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Nelle ultime settimane, alle imprese che producono energia elettrica tramite impianti fotovoltaici sono state recapitate delle fatture dal GSE con le quali, in applicazione dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, è richiesto il rimborso del maggior prezzo corrisposto ai produttori, oltre i valori convenzionali stabiliti per zona geografica dallo stesso decreto.
Le fatture sono inerenti alla produzione di energia dal mese di febbraio al mese di luglio 2022. Per i mesi successivi e fino al 30 giugno 2023, la regolazione del prezzo fissata dal D.L. n. 4/2022 avverrà mensilmente.
Il GSE, normalmente, invia ogni mese ai produttori di energia i dati per consentire loro l’emissione della fattura per l’energia immessa in rete. In questa occasione il GSE non ha fornito ai produttori i consueti dati, al fine di poterli verificare e, conseguentemente, provvedere all’emissione di una nota variazione in diminuzione, come previsto dall’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, provvedendo egli stesso all’emissione di una fattura con applicazione del reverse charge.
La delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, richiamando il documento n. 133/2022/R/EEL, precisa che il GSE doveva calcolare le partite economiche oggetto di regolazione per ogni impianto e richiedere al produttore l’importo corrispondente, anche operando compensazioni con le partite a vario titolo spettanti al medesimo produttore.
Pertanto, come anticipato, il GSE, dopo aver provveduto alla verifica delle condizioni per l’applicazione del ricalcolo dei valori precedentemente definiti, forse per anticipare anche i tempi, motu proprio ha deciso di procedere all’emissione e all’invio delle fatture elettroniche, addebitando le corrispondenti differenze derivanti dalla rettifica del prezzo di cessione dell’energia.
Come evidenziato nella nostra circolare n.793/2022, sono stati sollevati dubbi sulla correttezza del documento emesso dal GSE che, inoltre, genera problematiche di non poco conto per le imprese agricole che determinano il reddito relativo alla produzione annua di energia oltre i 260.000 kWh ai sensi del comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005, ossia determinando il reddito di tale attività tramite l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
Sulla questione ci risultano avviati alcuni ricorsi al TAR di Milano da parte di aziende che producono energia da impianti FTV, facenti capo ad un’associazione del settore. Inoltre, le principali associazioni di categoria, non solo agricole, hanno sollevato la problematica sia al GSE che all’Agenzia delle Entrate.
Oltre alle questioni di legittimità del provvedimento ed alle modalità con le quali il GSE ha ritenuto dar seguito alla Deliberazione n. 266 di ARERA, è da rilevare che il termine di pagamento indicato dal gestore sulle fatture risulta troppo stringente, visti anche gli importi elevati delle fatture emesse.
Va rilevato che si tratta comunque di una fattura che, qualora non fosse pagata nei termini, potrebbe consentire al creditore (GSE):
In alternativa si potrebbe valutare di respingere la fattura elettronica ricevuta dal GSE. In tal caso le imprese dovranno contestarla in maniera formale, ovvero inviare all’emittente una raccomandata con ricevuta di ritorno o una comunicazione con Posta Elettronica Certificata (PEC), spiegando i motivi per cui si ritiene di non dover pagare e per i quali si intente contestare il documento ricevuto (segnalando, ad esempio, che compete al produttore di energia che ha emesso il documento originale predisporre la nota di variazione in diminuzione per la modifica dell’imponibile precedentemente fatturato).
Qualora si intenda comunque dar luogo al pagamento, si potrebbe inviare al GSE, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, una dichiarazione nella quale indicare che si provvederà al pagamento delle somme addebitate in fattura senza fare acquiescenza e con ogni più ampia riserva di ripetere le somme corrisposte qualora dovesse emergere l’illegittimità del documento ricevuto, oppure, qualora la rettifica del prezzo disposta dall’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022 dovesse essere sospesa da nuovi provvedimenti, anche di natura giudiziaria.
Coloro che intendono procedere al pagamento degli importi richiesti devono quindi valutare con attenzione l’opportunità di attendere gli sviluppi delle azioni promosse sia direttamente da alcune aziende interessate, sia dalle associazioni nei confronti del Ministero e del GSE. Non è escluso che gli esiti di tali iniziative possano manifestarsi dopo il termine di pagamento indicato dal GSE.
Anche per le fatture che dovranno essere emesse relativamente ai periodi da agosto 2022 a giugno 2023, il GSE invierà i valori da fatturare applicando la rideterminazione dei prezzi disposti dall’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022 e, pertanto, riteniamo opportuno che le imprese si tutelino inviando al GSE una comunicazione formale (a mezzo raccomandata A/R o PEC) sottoscritta dal titolare (o dal legale rappresentante). Tale comunicazione potrebbe avere il seguente tenore:
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Spett.le GSE, con riferimento alla nostra fattura n. ___ del ____ , la stessa è stata emessa per un importo determinato ai sensi dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, fermo restando che ci si riserva fin d’ora di rettificare la predetta fattura per il maggior importo dovuto qualora dovesse essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata che prevede l’applicazione di prezzi predeterminati. Con ogni più ampia riserva di ragione e di legge. |