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La recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, ha sicuramente dato una scossa ai principi giurisprudenziali più stringenti espressi in passato.
L’avere affermato che si considera abitazione principale ai fini IMU quella nella quale il contribuente risieda e vi dimori effettivamente anche senza il resto del nucleo familiare, ha aperto le porte all’esenzione ai coniugi che, per motivi diversi, abitino in case separate anche nello stesso Comune.
Tuttavia, una tale disposizione trova compimento solo nel caso in cui si riesca a dimostrare in modo incontrovertibile la presenza contestuale di tutte e due le condizioni sopra specificate (residenza e dimora effettiva).
Se per la residenza è sufficiente dotarsi di un certificato comunale che ne attesti l’effettività, per dimostrare la dimora effettiva sarà necessario procurarsi prove testimoniali che possono consistere in:
Orbene, essendo la questione dell’esenzione IMU collegata alla doppia residenza dei coniugi oggetto di numerosi dibattimenti in dottrina, diverse possono essere le situazioni che si possono presentare e ad ognuna di queste dovrà trovarsi il giusto inquadramento giurisprudenziale alla luce della nuova posizione della Consulta.
La fattispecie più lineare avviene laddove il contribuente non abbia pagato l’IMU e non abbia ricevuto alcun avviso di accertamento; in tale caso, rispettando i requisiti richiesti, la Sentenza della Corte Costituzionale opera pienamente sollevando il contribuente dai propri obblighi.
Qualora, invece, i coniugi con doppia residenza e dimora abbiano pagato l’IMU su una o su entrambe le case, questi potranno chiedere il rimborso di quanto versato presentando istanza al Comune di riferimento entro 5 anni dalla data di versamento (il primo a scadere è il saldo IMU 2017).
Nel caso il Comune rifiuti il rimborso, il contribuente potrà procedere con il ricorso.
Per tale fattispecie possono ricorrere diverse situazioni:
Da ultimo ricordiamo che i coniugi con residenze e dimore divise che lo scorso 16 giugno hanno pagato l’acconto IMU su una o su entrambe le abitazioni potranno scalare quanto versato dal saldo del 16 dicembre, a patto di possedere altri immobili su cui sono tenuti a pagare il tributo (altrimenti, potranno scomputare le somme da quanto dovuto per il 2023 se il Comune lo consente).
Andrà, inoltre, verificato se serva segnalare al Comune la variazione del codice tributo di quanto pagato in acconto; diversamente, laddove ciò non fosse consentito, si potrà procedere con l’inoltro dell’apposita istanza di rimborso.