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Con la Sentenza n. 26599 del 9 settembre 2022, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’agevolazione prima casa.
Spesso troviamo pronunciamenti giurisprudenziali che cercano di codificare i principi fondamentali cui riferirsi allorquando i contribuenti richiedono di potere accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, e proprio nello stesso giorno della Sentenza che andremo ad analizzare (sempre in data 9 settembre 2022, la Sentenza n. 26604 commentata nella nostra circolare n. 757 del 10 ottobre 2022) la Suprema Corte ha chiarito quali condizioni devono ricorrere affinché il termine dei diciotto mesi per trasferire la propria residenza possa essere disatteso.
Rimandandovi per gli opportuni approfondimenti alla lettura della citata nostra circolare n. 757/2022, nella presente informativa vogliamo, invece, esaminare il principio affermato dai Giudici togati con la Sentenza n. 26599 del 9 settembre 2022 che definisce come “perentorio” il termine dei diciotto mesi dall’acquisto della casa per potere trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquisita e come il mancato rispetto di tale termine comporti la decadenza dall’agevolazione.
Ricordiamo che, in base alla Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, per potere usufruire dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa devono essere rispettati alcuni requisiti di carattere soggettivo e oggettivo tra cui troviamo il seguente: “l’immobile (oggetto d’acquisto) sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza (la dichiarazione sull’impegno a trasferire la residenza deve essere espressa a pena di decadenza in atto) o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende (ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio Italiano)”.
Pertanto, nel caso la residenza del contribuente non sia ancora stata trasferita nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato, l’agevolazione viene ugualmente concessa in sede di registrazione dell’atto laddove sussista una dichiarazione riportante l’impegno ad adempiervi da parte del contribuente.
Sarà cura dell’Amministrazione Finanziaria verificare a posteriori che il cambio di residenza sia effettivamente avvenuto nel rispetto dei tempi stabiliti dalla norma.
Nel tentativo di giustificarsi, il contribuente che, non avendo rispettato il termine dei diciotto mesi, si era visto revocare le agevolazioni previamente applicate, sosteneva (confortato anche da un pronunciamento della CTP di Milano):
La Corte di Cassazione nel rispondere punto per punto alle considerazioni espresse dalla controparte, legittimava la decadenza dalle agevolazioni prima casa stabilendo il recupero delle imposte dovute sulla base delle misure ordinarie previste dalla normativa.
In particolare, con riferimento alla prima giustificazione, i Giudici, richiamando orientamenti già espressi (Ordinanze n. 17629/2021 e n. 17867/2022) hanno affermato che “ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, e in applicazione dell'articolo 1, nota II-bis, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, l'acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di diciotto mesi dalla stipula dell'atto, comportando il suo inadempimento la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione”.
Alla seconda giustificazione i giudici hanno opposto il dettame della norma istituita in tema di residenza che testualmente recita: “l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza”.
Risulta, pertanto, evidente che trattandosi di “diciotto mesi dall’acquisto” ciò che rileva e il momento in cui avviene il rogito e non la registrazione dell’atto.
Da ultimo, per controbattere la terza giustificazione, la Corte di Cassazione ha precisato che le condizioni precarie di salute preesistevano rispetto l’acquisto dell’immobile, di conseguenza l’esimente riferita alla causa di forza maggiore non poteva trovare applicazione.