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I fabbricati rurali, se inizialmente andavano censiti nel catasto terreni, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994, devono, al contrario, essere iscritti al catasto fabbricati, pur mantenendo il requisito di ruralità in presenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi.
Successivamente il D.L. n. 201/2011 ha decretato che tutti i fabbricati rurali dotati di autonomia funzionale e reddituale vengano iscritti al catasto fabbricati, sebbene detti fabbricati siano già censiti al catasto terreni e non abbiano, nel frattempo, subito variazioni. In caso di violazione di tale obbligo, da assolvere entro il 30 novembre 2012 (termine esteso al 31 maggio 2013 solo per i fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell’anno 2012), al titolare di diritti reali sull’immobile va comminata una sanzione amministrativa.
È comunque possibile presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale beneficiando dell’istituto del “ravvedimento operoso”, che permette di pagare una sanzione in misura ridotta pari ad 1/6 del minimo qualora la regolarizzazione avvenga dopo due anni dalla violazione del suddetto termine previsto per legge.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo di regolarizzazione della posizione catastale unicamente quei fabbricati, o loro porzioni, ancora in corso di costruzione o di definizione, i manufatti privi di copertura o aventi superficie inferiore a 8 mq, i ruderi ed i manufatti precari privi di fondazione, le serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni, le tettoie, i porcili, i pollai, le concimaie ed i pozzi purché di altezza utile non inferiore a 1,80 m e di volumetria non inferiore a 1,50 m.
Ciò premesso, ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola censiti al catasto fabbricati viene attribuita la specifica categoria D/10. Nel caso in cui i fabbricati rurali non siano censiti nella categoria a loro riservata, vale a dire in ipotesi di classamento in una delle categorie ordinarie, l’art. 1, D.M. 26 luglio 2012, ritiene sufficiente una mera annotazione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, che va richiesta all’Agenzia del Territorio e che produce lo stesso effetto della classificazione dell’immobile in categoria D/10.
Il requisito di ruralità di un fabbricato è importante perché permette a colui che sull’immobile vanta un diritto reale di beneficiare dell’esenzione IMU, ad accezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione. Va da sé che, in mancanza di specifica annotazione della sussistenza del requisito di ruralità, l’immobile censito in categoria diversa dal D/10 non potrà beneficiare delle agevolazioni IMU.
È quanto sostiene la giurisprudenza maggioritaria, secondo cui l’esenzione IMU è strettamente connessa alle risultanze catastali e non all’effettivo utilizzo dell’immobile (Corte di Cassazione Sentenza n. 22195/2015).
Le conseguenze non sono di poco conto. In presenza delle risultanze catastali, spetta all’Agenzia del Territorio che non intenda riconoscere l’agevolazione IMU al fabbricato catastalmente rurale impugnare il classamento catastale o l’avvenuta iscrizione dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità. Al contrario, se il fabbricato non è catastalmente rurale, è compito del contribuente che intenda beneficiare dell’agevolazione IMU impugnare l’atto di classamento catastale e provare la sussistenza dei requisiti di ruralità.