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Con il Provvedimento Direttoriale n. 406608 del 2 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per l’attuazione del dispositivo che ha istituito un contributo a fondo perduto aggiuntivo (articolo 1, comma 17-bis del D.L. n. 152/2021) destinato alle imprese operanti nel campo della ristorazione che, avendo presentato validamente la relativa domanda nel periodo tra il 9 ed il 23 giugno 2022, hanno già ottenuto la versione precedente del contributo “wedding/Horeca” (articolo 1-ter, comma 1 del D.L. n. 73/2021).
Il contributo, istituito originariamente dal D.L. 73/2021 e con riferimento a quello supplementare, dal D.L. n. 152/2021, si rivolge ad una platea di imprese che svolgono un’attività prevalente con riferimento alle macro categorie individuate dai seguenti Codici ATECO:
Come anticipato, per potere beneficiare del contributo supplementare, i richiedenti devono avere beneficiato del precedente contributo “wedding/Horeca” ed i requisiti richiesti risulteranno i medesimi.
L’unica modifica apportata dal Legislatore per l’ottenimento del contributo supplementare rispetto al precedente disciplinare, ove veniva attestata la rispondenza ai criteri stabiliti dal “Temporary Framework”, riguarda la richiesta del rispetto, da parte del potenziale fruitore, del limite triennale previsto per gli aiuti di Stato dal regime de minimis (Regolamento n. 1407/2013/UE).
A tale scopo, le imprese dovranno presentare, solo in modalità telematica, una autocertificazione che attesti il rispetto di tale regime de minimis tramite la procedura web che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Al Provvedimento è allegato il modello di dichiarazione con le relative istruzioni per la compilazione, attestante la situazione dell’impresa relativa agli aiuti di Stato ottenuti con riferimento al regime de minimis, la cui registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024; per tale motivo riteniamo utile ricordare che la banca dati è pubblica ed è consultabile online sul sito www.rna.gov.it.
Per completezza, precisiamo che la ricognizione degli aiuti percepiti deve riguardare anche i soggetti facenti parte della medesima impresa unica, i cui codici fiscali sono già stati indicati nell’istanza riferita al precedente contributo e, se variati, andranno indicati nella dichiarazione prevista dal nuovo provvedimento.
Nel caso l’impresa avesse superato il limite massimo triennale consentito dal regime de minimis, il contributo non sarà erogato.
La dichiarazione potrà essere presentata tra il 7 e il 21 novembre 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per la presentazione della dichiarazione sarà possibile incaricare il proprio intermediario in possesso di apposita delega.
Nel caso l’impresa si accorga di aver commesso un errore nella dichiarazione presentata, può sostituirla presentandone una nuova con dati corretti entro e non oltre il 21 novembre 2022.
Una volta trascorso il periodo di presentazione della dichiarazione, le risorse finanziarie, stabilite dall’articolo 1, comma 17-bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, nella misura di 10 milioni di euro, sono erogate ai soggetti che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO più sopra citati e che hanno presentato la dichiarazione.
Per determinare il contributo spettante, l’Agenzia opera in tre fasi:
Qualora il contributo spettante al beneficiario, esposto nell’area “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, fosse di importo superiore a 150.000 euro, per ottenerne l’erogazione il soggetto interessato dovrà presentare telematicamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia, redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 dicembre 2022.