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Con la recente Circolare n. 33/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le linee guida per potere correggere gli errori formali e sostanziali occorsi nella compilazione della comunicazione di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da bonus edilizi.
Nella presente informativa ripercorriamo le diverse tipologia di errori che possono essere stati commessi e le procedure necessarie affinché gli stessi si possano sanare.
Tra la presente tipologia di errori possiamo ricomprendere quelli:
Orbene per rimediare ad un errore di tipo formale come quelli più sopra citati occorre inviare una PEC (una mail certificata) all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., spiegando quanto accaduto in riferimento all’errore commesso senza necessità di trasmettere un’altra comunicazione.
Vengono considerati errori sostanziali tutte quelle operazioni effettuate dal contribuente che incidono su elementi determinanti ai fini della detrazione d’imposta, generando un credito cedibile non corretto.
Ad esempio, possiamo definire “sostanziali” quegli errori che consistono in un’indicazione non corretta del codice d’intervento realizzato, cosa quest’ultima che, come diretta conseguenza, comporta una diversa percentuale di detrazione spettante e/o un diverso limite di spesa applicabile.
In tali situazioni risultano imprescindibili alcuni adempimenti da seguire.
In primo luogo si dovrà utilizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello, all’uopo predisposto, allegato alla Circolare n. 33/E/2022 che dovrà essere sottoscritto, digitalmente o con firma autografa, sia dal cessionario che dal cedente.
Così facendo, si andrà ad annullare la precedente comunicazione trasmessa e, volendo, se ne potrà trasmettere una nuova con i dati corretti.
La valutazione successiva effettuata dall’Agenzia delle Entrate, sia sulle PEC che sui modelli trasmessi, legittimerà la lavorazione delle richieste e, in particolare, con riferimento alla correzione di errori sostanziali, ciò che risulterà fondamentale, per l’annullamento della precedente comunicazione, è che sussista l’accordo tra le parti (cedente e cessionario) in quanto, mancando tale elemento, risulterà impossibile procedere all’apposizione delle firme sul modello da inoltrare all’Amministrazione Finanziaria.
Ulteriore valutazione da porre in essere è che qualora il credito sia stato rifiutato dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, sia tornato nella disponibilità del cedente, solamente quest’ultimo potrà decidere il da farsi, magari procedendo attraverso la trasmissione di una nuova comunicazione.