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Con D.M. 9 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito termini e modalità di presentazione dell’istanza per beneficiare del contributo previsto dall’art. 18, D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, a favore delle PMI che hanno subìto ripercussioni economiche negative derivanti dall’attuale crisi internazionale in Ucraina.
Le istanze, in particolare, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre e fino alle ore 12:00 del 30 novembre 2022.
Le domande di accesso all’agevolazione devono essere presentate, utilizzando l’apposito modello, esclusivamente attraverso la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in prossimità dell’apertura dello sportello. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE).
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione ammissibili presentate, è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico proceda a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.
Il contributo a fondo perduto, si ricorda, è riconosciuto alle PMI che:
Ai fini della fruizione del beneficio tali imprese devono inoltre disporre di tutti i seguenti requisiti:
Non sono ammissibili all’agevolazione le imprese che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A, “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, della classificazione ATECO 2007.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella misura massima di 400.000 euro per ciascun beneficiario, per un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, le imprese richiedenti devono indicare, tra l’altro: