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Con la Risposta ad Interpello n. 543 del 3 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso le attese indicazioni circa la possibilità di trasferire al consolidato fiscale di cui all’art. 117, TUIR, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Come sopra anticipato, con la Risposta ad Interpello n. 543 del 3 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di trasferire nell’ambito del consolidato fiscale di cui all’art. 117, TUIR, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, nonché il credito IVA maturato da parte di una società consolidata.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha evidenziato che, a differenza di quanto previsto dal previgente art. 1, comma 191, Legge n. 160/2019, che non consentiva la cessione o il trasferimento del credito all’interno del consolidato fiscale, l’attuale disciplina agevolativa non prevede alcun espresso divieto al trasferimento del credito d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale.
Di conseguenza, in costanza di consolidato fiscale, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo, compresa la stessa consolidante, può legittimamente trasferire il credito maturato per gli investimenti in beni strumentali nuovi alla società consolidante, al fine di consentirle la compensazione con l’IRES dalla stessa dovuta. Tuttavia, il trasferimento del credito deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Il credito, inoltre, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24, in tre quote annuali di pari importo.
Peraltro, detto credito non soggiace al limite di utilizzo in compensazione, pari a 2.000.000 di euro, di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000. Lo stesso, infatti, se trasferito al consolidato, deve essere esposto nel quadro RU del Modello Redditi e, pertanto, non soggiace al limite annuale di 2 milioni di euro.
Il credito, infine, può essere compensato senza che ricorra l’obbligo di apposizione preventiva, sul Modello Redditi, del visto di conformità.
Tali esclusioni, tuttavia, non si applicano nel caso in cui oggetto di cessione alla fiscal unit sia l’eccedenza del credito IVA. In questo caso, infatti, opera il disposto di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), D.M. 1° marzo 2018, secondo cui non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione di importo superiore al limite di 2.000.000 di euro in vigore.
Inoltre, qualora il credito IVA trasferito per essere utilizzato in compensazione sia superiore a 5.000 euro, scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Il caso oggetto dell’istanza di interpello riguarda il credito per investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0 maturato da una società consolidata nel 2021 (ossia, nello stesso periodo d’imposta in cui è avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale).
Di conseguenza, la società consolidata deve compilare la sezione V, “Crediti di imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato” del quadro GN del Modello Redditi 2022 SC, righi GN23 - GN26, indicando in colonna 1 il codice del credito, così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU, l’anno di insorgenza del credito in colonna 2 e l’ammontare del credito trasferito al consolidato in colonna 3.
A sua volta, la società consolidante deve compilare la sezione VI, “Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo”, del quadro NX del Modello CNM 2022, indicando il codice del credito a colonna 1, l’anno di insorgenza del credito a colonna 2, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito a colonna 3 e l’ammontare del credito trasferito al consolidato a colonna 4.
La società consolidante deve poi compilare la sezione I, “Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo”, del quadro CC del Modello CNM 2022, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando a colonna 1 il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sezione VI, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 6.
Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non occorre apporre il visto di conformità sui sopraindicati modelli dichiarativi.