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Considerato l’approssimarsi del termine ultimo previsto per la redazione della perizia e per il versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche che non agiscono in regime d’impresa, riteniamo opportuno ripercorrere, brevemente, gli adempimenti corrispondenti.
L’originario termine (15 giugno 2022) previsto per legittimare la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione non quotate attraverso la redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva, è slittato, a seguito della legge di conversione del “Decreto Energia”, al 15 novembre 2022.
Entro tale data, pertanto, i soggetti interessati a sfruttare l’opportunità di rideterminare il valore dei beni oggetto del provvedimento al fine di fare emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore, che in certi casi potrà addirittura azzerarsi, dovranno operare gli adempimenti di cui sopra.
Beneficiari della disposizione di rideterminazione dei valori sono:
Mentre, l’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2022 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate:
Per definire il valore effettivo del bene e quindi determinarne la rivalutazione, dovrà essere redatta una perizia di stima ad opera di un professionista abilitato a seconda della tipologia del bene rivalutato.
In particolare, con riferimento ai terreni, i professionisti titolati alla redazione della perizia in commento saranno gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e i periti industriali edili, iscritti ai rispettivi albi professionali.
Mentre, con riferimento alle partecipazioni in società non quotate, provvederanno alla redazione della perizia di stima i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i revisori legali dei conti, anch’essi iscritti ai propri albi professionali.
Sebbene la redazione della perizia dovrà essere effettuata entro il prossimo 15 novembre 2022, è importante ricordare che la sua asseverazione potrà avvenire anche dopo la vendita del bene grazie alla convergenza trovata tra la giurisprudenza e l’Amministrazione Finanziaria a seguito della pubblicazione della Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è il secondo adempimento che fa riferimento alla data del 15 novembre 2022, infatti, entro tale termine dovrà essere versato il 14% dell’intero valore risultante dalla rivalutazione.
È possibile rateizzare l’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2022 applicando, alle rate successive alla prima, rispettivamente entro il 15 novembre 2023 e 15 novembre 2024, gli interessi nella misura del 3%.
Per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, si dovrà utilizzare il Modello F24 indicando come anno di riferimento il 2022 e come codice tributo rispettivamente:
Da ultimo, ricordiamo che l’art. 7, comma 2, lett. e) del “Decreto Sviluppo” ha stabilito che i soggetti che si avvalgono di una nuova rideterminazione dei valori di acquisto, qualora abbiano già effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.