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Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato, tra gli altri, il versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2022. L'acconto in scadenza non può essere rateizzato e, pertanto, deve essere versato in un'unica soluzione.
Come noto, l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario, derivante dalla locazione di immobili abitativi (la c.d. cedolare secca).
Con Provvedimento 7 aprile 2011, prot. n. 55394/2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della disciplina, individuando, in particolare, le modalità di esercizio dell'opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva.
I soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca sono tenuti al versamento dell’acconto della relativa imposta sostitutiva.
In particolare, l'acconto è dovuto qualora l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, "Differenza", del quadro LC del Modello Redditi 2022 PF superi la soglia di 51,65 euro. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo di tale rigo risulti pari o superiore a 52,00 euro. In caso contrario, l'acconto non è dovuto e la cedolare secca può essere versata a saldo per l'intero suo ammontare.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1127, Legge n. 145/2018, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, l'acconto della cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (in precedenza sul 95% dell’imposta dovuta).
Ciò significa, in buona sostanza, che l'acconto 2022 della cedolare secca (21% - 10%) è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2021.
In ogni caso, per verificare se ricorre l’obbligo di versamento dell’acconto e se lo stesso deve essere versato in un'unica soluzione o in due rate, occorre aver riguardo dell'importo esposto al rigo LC1, campo 5, "Differenza".
Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), l'acconto deve essere versato in due rate di pari importo (ciascuna del 50%). Per gli altri contribuenti, invece, la prima rata deve essere versata in misura pari al 40% dell’importo dovuto e la seconda per il restante 60%.
| Importo rigo LC1, campo 5, non superiore a 51,65 euro | Non è richiesto il versamento dell’acconto 2022 |
| Importo rigo LC1, campo 5, superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro | Versamento in un’unica soluzione (100% del rigo LC1, campo 5) entro il 30 novembre 2022 |
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Soggetti no ISA Importo rigo LC1, campo 5, superiore a 257,52 euro |
Versamento in due rate: la prima, pari al 40% del rigo LC1, campo 5, entro lo scorso 30 giugno (22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%); la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre 2022 |
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Soggetti ISA Importo rigo LC1, campo 5, superiore a 257,52 euro |
Versamento in due rate: la prima, pari al 50% del rigo LC1, campo 5, entro lo scorso 30 giugno (22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%); la seconda, pari al restante 50%, entro il 30 novembre 2022 |
L'acconto della cedolare secca può essere determinato, alternativamente, con il metodo storico o con quello previsionale.
Applicando il metodo storico, l’acconto da versare è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2021), come indicata al rigo LC1, colonna 5 ("Differenza") del Modello Redditi 2022 PF.
Con il metodo previsionale, invece, ai fini del calcolo occorre considerare l'imposta effettivamente dovuta per l'anno in corso (2022).
Per i contribuenti che dal 2022 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati non ricorre l’obbligo di versamento dell’acconto 2022 della cedolare secca. In tal caso, l'acconto IRPEF 2022 può essere determinato con il metodo previsionale.
Allo stesso modo, i contribuenti che nel 2022 sono fuoriusciti dalla cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati, non sono tenuti al versamento dell'acconto IRPEF 2022 e possono determinare l’acconto della cedola secca con il metodo previsionale, in relazione ad eventuali ulteriori immobili per i quali permane invece la tassazione forfettaria (cedolare secca).
Occorre, tuttavia, considerare che nel caso si adotti il metodo previsionale, se l’imposta effettivamente dovuta per il 2022 risulta poi superiore a quella presa a riferimento come base di calcolo per l’acconto, saranno dovute le sanzioni e gli interessi previsti per l’insufficiente versamento dell’acconto (è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare l’insufficiente versamento).
In ogni caso, l'acconto della cedolare secca dovuto per il 2022 (prima e seconda o unica rata) sulla base del metodo storico deve essere indicato nel rigo LC2 del Modello Redditi 2022 PF. Pertanto, anche qualora l’acconto sia determinato applicando il metodo previsionale, gli importi da indicare al rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico.
L’importo dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzato e, pertanto, deve essere versato in un’unica soluzione (le somme da versare, tuttavia, possono essere compensate con gli eventuali crediti vantati dal contribuente).
Nella delega di pagamento utilizzata per il versamento dell'acconto e del saldo devono essere esposti i seguenti codici tributo.
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Tipologia acconto |
Codice tributo |
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Acconto imposta sostitutiva cedolare secca (prima rata) |
1840 |
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Acconto imposta sostitutiva cedolare secca (seconda rata o unica soluzione) |
1841 |
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Saldo imposta sostitutiva cedolare secca |
1842 |
In sede di versamento dell’acconto è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, sia essa verticale (utilizzo d’imposte e contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo ente impositore, senza la necessità di utilizzare il Modello F24), come pure orizzontale (imposte e contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, con presentazione del Modello F24).
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda che è fissato a 5.000 euro il limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.), il cui superamento impone l'apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
Il limite annuo di 5.000 euro di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità, è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2021 almeno pari a 8, oppure un punteggio medio ISA 2020 e 2021 pari a 8,5.
Ricorre, inoltre, l’obbligo, indipendentemente dall’importo della delega, di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione dei crediti nel Modello F24 (salvo che per i versamenti diversi da quelli erariali, come, ad esempio, i contributi previdenziali, per i quali possono essere utilizzati i servizi di home e remote banking).
Occorre anche considerare il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti nel Modello F24 in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.
Si ricorda, infine, che il D.L. n. 124/2019 ha previsto che l’utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro (soglia valida per la generalità dei contribuenti, soggetti ISA compresi) sia ammesso dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è fissato, a partire dal 2022, a 2 milioni di euro per ciascun anno (nel computo della soglia non devono essere considerate le compensazioni verticali). L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
Il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere regolarizzato ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (beneficiando delle relative sanzioni ridotte).
La misura delle sanzioni ridotte varia in funzione della tempistica nel ravvedimento, ossia:
Oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, devono essere corrisposti anche gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura del 1,25% annuo (dal 1° gennaio 2022).