Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Nella giornata di ieri, giovedì 10 novembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Aiuti-quater”, cui sono state attribuite risorse per ben 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare gli ineludibili interventi contro il caro energia. Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali novità recate dal provvedimento; seguiranno poi approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
Tra le tante misure a sostegno delle imprese, assume particolare rilievo la possibilità, riservata alle imprese aventi sede in Italia, di rateizzare le bollette della luce e del gas fino a 48 rate mensili e con un saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di pari durata.
In particolare, al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese residenti in Italia avranno la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.
La rateizzazione, in buona sostanza, potrà essere richiesta per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, ma solo per la parte eccedente l’importo medio contabilizzato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
A tal fine dovrà essere presentata un’apposita istanza ai fornitori di energia e gas, secondo le modalità semplificate che saranno definite da un apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.
A sorpresa, il “Decreto Aiuti-quater” prevede l’aumento da 600 euro a 3.000 euro della soglia di non concorrenza al reddito che le imprese potranno concedere ai dipendenti, per sostenerli, tra l’altro, nel contenimento del caro bollette.
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas fino a 3.000 euro, non concorreranno, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il decreto interviene anche sulla soglia di trasferimento del denaro contante, aumentandola, con effetto dal 1° gennaio 2023, a 5.000 euro.
Il “Decreto Aiuti-quater” proroga, poi, dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, gli sconti sulle accise del carburante e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5%, già previsti dal D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”.
Fino al 31 dicembre 2022, pertanto, le accise sono fissate nelle seguenti misure:
Il decreto in esame prevede anche l’estensione al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas, attualmente riconosciuti per i soli mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”.
Il contributo straordinario è pari al:
Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi entro il 30 giugno 2023.
In alternativa, i crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero ed entro il 30 giugno 2023, a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Banche, assicurazioni e intermediari finanziari possono cedere ulteriormente il credito ad altri istituti bancari o finanziari; in questo caso sono ammesse ulteriori due cessioni (da effettuarsi sempre entro il 30 giugno 2023).
Ai fini della cessione del credito ricorre l’obbligo di apporre il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta, rilasciato da consulenti fiscali e da tutti i soggetti abilitati a vistare le dichiarazioni dei redditi (compresi i consulenti del lavoro).
I crediti d’imposta continuano a poter essere cumulati con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il decreto prevede poi lo sblocco delle concessioni per l'estrazione del gas naturale nell'alto Adriatico (esclusa l'area di Venezia), nonché il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia dalla costa nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
Il gas estratto sarà destinato alle imprese che fanno un uso maggiore del metano a un prezzo calmierato, compreso tra i 50 e i 100 euro al megawattora. Alle imprese “gasivore”, in particolare, sarà attributo, nel 2023 e nel 2024, almeno il 50% dei volumi produttivi attesi, e almeno il 75% negli anni successivi.
Il “Decreto Aiuti-quater” prevede, infine, la riduzione del superbonus dal 110% al 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023. È previsto, in particolare, che per gli interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche con reddito non superiore a 15.000 euro, la detrazione sia riconosciuta nella misura del 90%.
Ai fini del computo della soglia di 15.000 euro occorrerà sommare tutti i redditi del nucleo familiare, per poi dividerli per uno specifico coefficiente determinato dal numero dei membri della famiglia.
È, tuttavia, confermata la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori da parte dei contribuenti che, entro lo scorso mese di settembre, hanno completato almeno il 30% degli interventi.
Da ultimo, al fine di incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici, è disposto lo stanziamento di 80 milioni di euro per il 2023, destinati al riconoscimento di un contributo a favore dei commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Il bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, è fissato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, entro il limite di 50 euro per ciascun Registratore Telematico acquistato.