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Con l’Ordinanza n. 26995 del 14 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha precisato che i proventi derivanti dall’attività agrituristica didattica devono essere presi in considerazione nella determinazione del pro-rata di detraibilità ai fini IVA, a prescindere dal rapporto di accessorietà con l’attività principale.
Il caso, esaminato dai giudici di legittimità, trae origine da un contenzioso insorto tra l’Amministrazione Finanziaria ed una fattoria didattica che, chiedendo il rimborso IVA integrale a fronte dell’acquisto di beni strumentali, aveva presentato una documentazione attestante l’esercizio di un’attività agrituristica didattica (operazioni esenti in base all’art. 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972) per un importo pari a circa il 74% del volume d’affari complessivo.
A fronte di ciò al contribuente veniva contestata la mancata applicazione del regime del pro-rata di cui all’art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, il rimborso richiesto poteva essere accordato solo parzialmente, considerata la presenza delle operazioni esenti.
Con un nuovo ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la rappresentante della fattoria didattica sosteneva che l’attività di formazione esercitata dall’agriturismo risultava svolta solo in via occasionale ed accessoria rispetto all’attività agricola principale e, pertanto, la detraibilità IVA sugli acquisti non doveva essere influenzata dal calcolo del pro-rata, in base al disposto dell’art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Il dibattito che ne è scaturito ha determinato prese di posizioni diverse e contrastanti che, tuttavia, concentravano il focus del contendente nell’analisi dell’accessorietà o meno dell’attività didattica rispetto a quella principale, cosa quest’ultima risolta, in modo del tutto condivisibile, dalla Suprema Corte laddove, con l’ordinanza in commento, ha stabilito una precisa linea di demarcazione non più opinabile.
In pratica, i giudici togati, ripercorrendo il dettato del comma 2 dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, hanno affermato che ai fini dell’applicazione del pro-rata non si tiene conto delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10 del Decreto IVA, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.
Ricordiamo che il pro-rata determina una rideterminazione della percentuale della detrazione IVA qualora, nell’attività esercitata dal contribuente, siano presenti, oltre alle operazioni che danno diritto alla detrazione, anche operazioni esenti.
Ricorrendo una tale fattispecie, la detrazione IVA ammessa sarà calcolata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione nel periodo di imposta e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti del medesimo periodo.
Tuttavia, tale rapporto non viene influenzato qualora siano presenti operazioni esenti, come individuate ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.
Orbene, nel caso proposto dal ricorrente, le attività didattiche rientrano nella previsione dell’art. 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, non risultano attività escluse dall’applicazione del pro-rata, a prescindere dagli ulteriori elementi indicati dalla disposizione, e cioè dalla circostanza che possano essere qualificate come attività strumentali e accessorie, tali da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità.