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Con la Risposta a Interpello n. 525 del 26 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il consolidato principio secondo il quale la rinuncia, a titolo gratuito, ad un diritto reale (l’abitazione, ad esempio) configura un trasferimento ai fini fiscali e, pertanto, è soggetto all’applicazione dell’imposta di donazione e delle imposte ipotecarie e catastali.
Il caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria riguardava la seguente fattispecie: alla morte della moglie, il coniuge superstite e la loro figlia ricevevano in eredità (in parti uguali) l’immobile nella quale era stabilita la residenza familiare e su tale immobile, in forza del disposto di cui all’art. 540, Codice Civile, al marito spettava anche il diritto di abitazione.
Considerato che al momento della successione sono state applicate le agevolazioni prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale (art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000), il marito, avendo intenzione di acquistare un nuovo immobile sito nel medesimo Comune, per il quale intendeva richiedere le stesse agevolazioni, non volendo incorrere nel corretto rifiuto da parte dell’Amministrazione Finanziaria, intendeva rinunciare al diritto di abitazione a favore della figlia.
Alla luce di quanto sopra, l’istante richiedeva se:
Nel rispondere all’istante, l’Agenzia puntualizza in primo luogo che in base al disposto dell’art. 1359, comma 1, n. 5), Codice Civile, gli atti di rinuncia al diritto di abitazione devono essere formalizzati, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Proseguendo nella Risposta, viene, inoltre, precisato che, in base all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990, la rinuncia a diritti reali o di credito sono equiparati ai trasferimenti e, pertanto, sotto l’aspetto fiscale, la rinuncia a titolo gratuito al diritto di abitazione espressa dal padre a favore della figlia comporta l’applicazione dell’imposta di donazione (nel caso di specie 4% oltre la franchigia di 1 milione di euro), dell’imposta ipotecaria (nella misura dell’1%) e dell’imposta catastale (nella misura del 2%).
Con riferimento alla determinazione della base imponibile su cui calcolare le citate imposte, viene specificato che tale importo sarà costituito dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia.
Infine, con riferimento all’ulteriore quesito, ripercorrendo il disposto dell’art. 69, Legge n. 342/2000, l’Agenzia delle Entrate sostiene l’interpretazione restrittiva della menzionata norma, limitando l’applicazione delle agevolazioni prima casa nei soli casi in cui l’acquisto derivi da atti di successione e donazione e non da tutti gli altri atti a titolo gratuito.
Infatti, la norma specifica che: “le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (...) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”.
Pertanto, nel caso esaminato, a fronte della rinuncia a titolo gratuito del diritto di abitazione a favore della figlia, quest’ultima si vedrà applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.