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In attuazione dell’art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ARERA ha emanato la Delibera n. 474 del 4 ottobre 2022, con la quale sono stati definiti modalità e termini della comunicazione che i fornitori di energia e gas naturale devono inviare alle imprese beneficiarie del bonus riconosciuto sull’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel terzo trimestre 2022.
La comunicazione deve essere trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata entro il prossimo 30 novembre 2022.
Come noto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, l’art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022, riconosce, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. “energivore”, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022.
A tal fine, il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022, riconosce, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese “non gasivore”), un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Detto contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Al fine di semplificare il calcolo del contributo effettivamente spettante, il comma 5 dell’art. 6, D.L. n. 115/2022, prevede che, qualora le imprese destinatarie del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, si siano rifornite di energia elettrica e/o di gas naturale dallo stesso fornitore da cui si rifornivano nel secondo trimestre dell’anno 2019, i venditori, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, siano tenuti a inviare ai propri clienti, previa loro richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione, nonché le sanzioni applicabili in capo al fornitore in caso di mancato invio della comunicazione, sono stati definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 474/2022.
Tale delibera, che si pone in continuità con la Delibera n. 373/2022 relativa ai consumi del secondo trimestre 2022, prevede che, a seguito di apposita richiesta avanzata dall’impresa beneficiaria dei bonus di cui all’art. 6, commi 3 e 4, D.L. n. 115/2022, i venditori di energia elettrica e gas naturale che hanno rifornito l’impresa sia nel secondo trimestre 2019 sia nel secondo e nel terzo trimestre 2022, siano tenuti a inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ossia entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:
Nella comunicazione, in particolare, sono indicate, tra l’altro, le seguenti informazioni:
Le comunicazioni tra venditori e imprese beneficiarie devono essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con altre modalità aventi caratteristiche di tracciabilità definite dal venditore.
Infine, qualora sia riscontrata l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022, è prevista l’applicazione in capo al venditore di una sanzione amministrativa pari al 2% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.