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Ci risultano segnalazioni in base alle quali l’Amministrazione Finanziaria, in alcuni casi, procede alla notifica di avvisi d’accertamento nei confronti di quei soggetti che, beneficiando della tariffa omnicomprensiva per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, applicano, ricorrendone le condizioni, il coefficiente del 25% per la determinazione del reddito imponibile, escludendo, come da disposizione di legge, la quota incentivo.
Al fine di inquadrare la problematica in commento, riepiloghiamo brevemente il regime fiscale a cui deve essere assoggettata la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili in agricoltura.
In pratica, qualora tale produzione di energia si ottenga utilizzando prevalentemente prodotti ottenuti dal fondo agricolo, fino alla soglia di 2,4 milioni di kWh (per il biogas), il reddito che ne deriva è qualificabile come reddito agrario, mentre la produzione eccedente tale soglia genererà un reddito d’impresa la cui base imponibile sarà determinata applicando un coefficiente forfettario di redditività pari al 25%, dei corrispettivi riconducibili alla valorizzazione dell’energia, con esclusione della quota incentivo (art. 1, comma 423, Legge 266/2005).
Ebbene, si parla di quota incentivo perché i produttori di energia derivante da fonti rinnovabili determinano la valorizzazione di tale risorsa attraverso l’applicazione di un prezzo di cessione dell’energia e di un incentivo. Tali due voci possono essere entrambe comprese in una c.d. “tariffa omnicomprensiva”, che altro non è se non un meccanismo di incentivazione (introdotto dalla Legge n. 244/2007, regolamentata dal D.M. 18 dicembre 2008) che induce i produttori ad immettere in rete energia alimentata da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Attualmente tale tariffa risulta essere pari a 0,28 euro/kWh e si compone di due elementi:
Nell’ambito del settore agricolo, l’articolo 1, comma 423, della Legge n. 266/2005, include, tra le attività connesse, anche la produzione dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili e, nel rispetto del requisito della prevalenza, l’economicità che ne scaturisce viene qualificata come reddito agrario.
Se originariamente non erano posti limiti alla produzione di tale energia al fine di poter fruire del vantaggio fiscale riconducibile alla qualifica del reddito, a partire dall’anno 2014 (per entrare a regime dal 2016), è stata introdotta una franchigia, che ne ha riservato i vantaggi fino al raggiungimento di determinate soglie (2,4 milioni di kWh per biogas e 260.000 kWh per il fotovoltaico).
Pertanto, fintanto che la produzione elettrica (sia da agroforestale che da fotovoltaico) si attesterà entro le predette soglie, il reddito scaturente da tale produzione, rispettando i requisiti della connessione (in particolare, per le agroenergie, quello della prevalenza), risulterà parte integrante di quello agrario, mentre, per i soggetti indicati nel citato comma 423, l’eventuale parte eccedente darà luogo alla determinazione di un reddito d’impresa calcolato forfettariamente, attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi riconducibili alla sola quota energia.
Seppure dalla lettura della norma si evinca, senza ombra di dubbio, che il coefficiente di reddittività del 25% riguardante la determinazione della base imponibile, debba essere applicato alla tariffa omnicomprensiva escludendo la quota parte riguardante l’incentivo, l’Amministrazione Finanziaria, in alcuni casi, riferendosi a quanto riportato nella datata Risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010, contesta una tale impostazione, affermando la correttezza degli accertamenti che richiedono l’applicazione del coefficiente sull’intera tariffa omnicomprensiva, senza, tuttavia, tener conto che la Risoluzione appena citata risulta cronologicamente antecedente alla disposizione che impone l’esclusione della quota incentivo.
Nell’attesa di una presa di posizione coerente da parte degli organi verificatori, che eviterebbe l’insorgere di pratiche di contenzioso dispendiose ed evitabili, vi suggeriamo di monitorare la vostra situazione ed, eventualmente, segnalarci le contestazioni che vi dovessero pervenire.