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I giochi sono oramai compiuti per quei condomìni che vogliono sfruttare l’occasione di mantenere, per tutto l’anno 2023, la maxi detrazione del 110% (non scendendo al 90%), a fronte degli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici.
Infatti, seppure il provvedimento è ancora in bozza (Decreto Aiuti-quater) e, pertanto, le nostre considerazioni non possono essere cristallizzate da un testo già entrato in vigore, qualora gli edifici plurifamiliari vogliano blindare, anche per l’anno a venire, la detrazione al 110%, dovranno rispettare le strettissime tempistiche del cosiddetto doppio vincolo, consistente:
A ben vedere, tale opportunità sarà introdotta per mantenere l’applicazione della maxi detrazione a favore di quei contribuenti che, avendo già avviato la complessa procedura del “superbonus”, si trovano in dirittura d’arrivo con l’inizio dei lavori.
Infatti, chi ancora non dispone almeno di una delibera condominiale, difficilmente riuscirà a rispettare i vincoli temporali emersi dalle anticipazioni illustrate in sede di conferenza stampa dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.
Invece, coloro i quali risultano già in possesso di una delibera approvata, dovranno attivarsi quanto prima per rispettare i tempi scanditi dal secondo vincolo temporale, che impone l’effettuazione della CILAS entro il prossimo 25 novembre.
A tal fine, risulterà fondamentale essere assistiti da un professionista abilitato che asseveri la qualità degli interventi che si andranno a realizzare. Inoltre, una volta predisposta e trasmessa la comunicazione (CILAS) agli Uffici comunali territorialmente competenti, ci si dovrà assicurare di avere ricevuto il corrispondente numero di protocollo, al fine di certificare la corretta esecuzione dell’adempimento.
Teoricamente, essendo la CILAS una comunicazione asseverata da un professionista, non è necessario attendere l’arrivo di particolari assensi da parte del Comune. Tuttavia, l’esperienza ci insegna che non sempre gli interventi descritti dal professionista risultano automaticamente accettati dal Comune, il quale, in seguito, procederà alla richiesta delle necessarie integrazioni.
Tuttavia, le contestazioni potranno determinare diversi impatti a livello di contributo in quanto, sovente, l’approccio dell’Agenzia delle Entrate è risultato essere pro contribuente.
È stato, infatti, affermato che “la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria”.
Ben diverso sarà l’approccio dell’Amministrazione Finanziaria qualora gli interventi posti in essere risultino “difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi”; nel qual caso, si potrà arrivare anche alla decadenza dell’agevolazione.
Ciò che il contribuente dovrà comunque evitare è la presentazione di CILAS in bianco o incomplete, prive, ad esempio, delle autorizzazioni richieste (paesaggistiche o sismiche), al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze qualora tali mancanze, permanendo nel tempo, possano compromettere l’ottenimento dei benefici fiscali richiesti.