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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, in vigore dal 19 novembre 2022, contenente, tra l’altro, la proroga al mese di dicembre dei bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Il provvedimento prevede anche la proroga al 30 giugno 2023 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta energia e gas relativi all’ultimo trimestre 2022, nonché la proroga al 16 marzo 2023 del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022. Da ultimo, in alternativa alla fruizione dei bonus energia e gas, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette energetiche in un massimo di 36 rate mensili.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (ossia, le c.d. imprese energivore), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 (in forza del “Decreto Aiuti-ter”, si ricorda, il credito d’imposta è riconosciuto nella medesima misura del 40%, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022).
A tal fine, è richiesto che i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30%, relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati.
Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per energia elettrica prodotta dalle imprese beneficiarie e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022. In questo caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato avendo riguardo della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica.
Il credito di imposta è determinato avendo riguardo del prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (in forza del “Decreto Aiuti-ter”, si ricorda, il credito d’imposta è riconosciuto nella medesima misura del 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022).
A tal fine, è richiesto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre del 2019.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 (in forza del “Decreto Aiuti-ter”, si ricorda, il credito d’imposta è riconosciuto nella medesima misura del 30%, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022).
A tal fine, è richiesto che il prezzo per l'acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas, un credito di imposta in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
I bonus in esame sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti di imposta sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, in compensazione orizzontale nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi. In alternativa, i crediti possono essere ceduti, solo per intero e sempre entro il 30 giugno 2023, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il 30 giugno 2023.
I crediti d’imposta, infine, non sono soggetti ai limiti di utilizzo annui di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro) e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro); gli stessi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP e non rilevano neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, TUIR.
Da ultimo, il “Decreto Aiuti-quater” dispone la proroga del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al credito d’imposta maturato nel 2022 al 16 marzo 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il D.L. n. 176/2022 introduce la possibilità, riservata alle imprese aventi sede in Italia, di rateizzare le bollette della luce e del gas fino ad un massimo di 36 rate mensili e con un saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di pari durata.
In particolare, al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo, per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
La rateizzazione, in buona sostanza, può essere richiesta per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, ma solo per la parte eccedente l’importo medio contabilizzato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.
A tal fine, dovrà essere presentata un’apposita istanza ai fornitori di energia e gas, secondo le modalità semplificate, che saranno definite da un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, in caso di rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.a. e di effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato a favore del fornitore di energia, quest’ultimo avrà l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:
La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate, anche non consecutive; in tale ipotesi, l'impresa aderente al piano di rateizzazione è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei bonus energia e gas, di cui ai precedenti paragrafi.
Come sopra anticipato, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere, a favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento dei piani di rateizzazione.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.a. è accordata, di diritto, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.a.
Il “Decreto Aiuti-quater” proroga, poi, dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, gli sconti sulle accise del carburante e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5%, già previsti dal D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti ter”.
Fino al 31 dicembre 2022, pertanto, le accise sono fissate nelle seguenti misure:
Infine, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è confermata nella misura del 5%.