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Avvicinandosi la scadenza ordinariamente prevista per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella presente informativa facciamo il punto, con riferimento alle specificità proprie del settore agricolo.
Ricordiamo che, per l’anno in corso, gli acconti devono essere versati secondo le seguenti scadenze:
Con riferimento al settore agricolo, dovranno essere effettuate determinate considerazioni in relazione alle diverse tipologie di attività svolte, in quanto, per esse, il nostro ordinamento tributario riserva, temporaneamente, differenti impostazioni.
In particolare, per l’anno 2021 (art. 1, comma 38, Legge n. 178/2020) e per l’anno 2022 (art. 1, comma 25, Legge n. 234/2021), il Legislatore ha previsto, a favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP) e dei coltivatori diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola, l’esenzione da IRPEF sui redditi dominicali e agrari.
Pertanto, nel caso i soggetti di cui sopra svolgano attività agricole nei limiti previsti dall’art. 32 del TUIR e non svolgano, nel contempo, altre attività produttive di altre forme di reddito, non avranno versato alcun saldo per l’anno 2021 e, non dovendo versare neppure l’acconto, non avranno versato la prima rata al 30 giugno 2022 e non dovranno effettuare alcun pagamento al prossimo 30 novembre 2022.
Nel caso, invece, le attività agricole risultino soggette al regime di tassazione forfettario od ordinario, non rientrando nell’ambito del reddito agrario, saranno tenute al versamento sia del saldo che dell’acconto sulle imposte, secondo le regole ordinarie (100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente).
Ci riferiamo, ad esempio, a quelle realtà che operano nell’allevamento degli animali in misura eccedente rispetto alla capacità del terreno di fornire i mangimi necessari secondo i parametri stabiliti dall’art. 32 del TUIR, alle attività legate alle agroenergie o a quelle agrituristiche.
Inoltre, ricordiamo che la misura del versamento dell’acconto potrà essere determinata anche dal fatto che l’impresa sia soggetta o meno agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).
Infatti, mentre per i soggetti ISA le due rate dell’acconto risulteranno di uguale importo (50% ciascuna), per i soggetti diversi risulteranno essere:
Orbene, considerato che le imprese agricole, tranne i casi in cui operano in regime di reddito d’impresa, non risulteranno soggette a tali indicatori, nella maggior parte dei casi, qualora risultassero tenute al versamento dell’acconto, per il prossimo pagamento dovranno considerare la percentuale del 60%.
Come regola di base, non dimentichiamo che i soggetti interessati al pagamento dell’acconto delle imposte, qualora prevedano, per l’anno a venire, una riduzione della base di riferimento su cui determinare l’acconto, potranno utilizzare, al posto del metodo storico, il cosiddetto sistema previsionale, che consentirà di effettuare tale versamento sulla base delle minori imposte stimabili.
Con riferimento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), le imprese agricole la cui attività rientra nell’ambito del reddito agrario a norma dell’art. 32 del TUIR, non sono soggette a tale imposizione.
Pertanto, qualora l’azienda eserciti un’attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ricavabili per almeno un quarto dalla coltivazione del fondo o attività connesse con prevalenza di prodotti propri e compresi nella Tabella di cui al D.M. 13 febbraio 2015, non sarà dovuto alcun versamento IRAP.
Mentre, diversamente da quanto sopra (imprese agricole operanti fuori dall’ambito del reddito agrario), le regole che si applicheranno saranno le stesse previste per le imposte sui redditi, come analizzate in precedenza (100% in due rate: 30 giugno e 30 novembre).
Ricordiamo, infine, che per gli imprenditori individuali (persone fisiche), a partire dall’anno 2022, l’IRAP è stata abolita, pertanto, così come non è stata versata la prima rata di acconto a giugno 2022, non si dovrà procedere ad effettuare alcun versamento anche in occasione del prossimo 30 novembre 2022.