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Il Decreto Sostegni-ter ha previsto, a favore delle imprese operanti in taluni settori particolarmente colpiti dall’emergenza pandemica (ristoranti, agriturismi, bar, gelaterie, piscine, ecc.), il riconoscimento di un contributo a fondo perduto. Con Provvedimento 18 novembre 2022, prot. n. 423342/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per richiedere il contributo, da presentare entro il prossimo 6 dicembre 2022.
In considerazione degli effetti cagionati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 1-ter, comma 2-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ancora particolarmente danneggiati dalle misure di contenimento della pandemia.
Con D.M. 19 agosto 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i requisiti di accesso all’agevolazione, cui sono state attribuite risorse per complessivi 40 milioni di euro.
Da ultimo, con il recente Provvedimento 18 novembre 2022, prot. n. 423342/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la domanda di contributo, fissando altresì al 6 dicembre 2022 il termine di presentazione della stessa.
Il contributo a fondo perduto è destinato alle imprese che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività rientranti nei seguenti codici ATECO 2007.
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56.10.11 |
Ristorazione con somministrazione |
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56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismi) |
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56.10.13 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche |
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56.10.20 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
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56.10.30 |
Gelaterie e pasticcerie |
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56.10.41 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
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56.10.42 |
Ristorazione ambulante |
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56.10.50 |
Ristorazione su treni e navi |
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56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
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56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
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93.11.20 |
Gestione di piscine |
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96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
Queste imprese possono beneficiare del contributo a condizione che nel 2021 abbiano subìto una riduzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.
Le imprese costituite nel corso del 2020 devono verificare la riduzione dei ricavi avendo riguardo all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita IVA, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2021.
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, è inoltre richiesto che alla data di presentazione della domanda di contributo, l’impresa richiedente, con sede legale o operativa in Italia, risulti regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese.
Ancora, l’impresa beneficiaria non deve essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, e non risultare già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni accordate alle micro e piccole imprese.
In ogni caso, sono espressamente escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001, o che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o, comunque, a ciò ostative.
Come anticipato in premessa, al contributo a fondo perduto in esame, sono state attribuite risorse per complessivi 40 milioni di euro, che saranno ripartite secondo le seguenti modalità:
In ogni caso, il contributo effettivamente spettante è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della sopraindicata ripartizione delle risorse e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in regime de minimis indicato nella domanda di contributo.
L’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, nel periodo 22 novembre - 6 dicembre 2022.
La domanda può essere predisposta in modalità elettronica, mediante la procedura elettronica disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, mediante software di mercato che rispettino le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento 18 novembre 2022, prot. n. 423342/2022, dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione può quindi essere effettuata direttamente dall’impresa richiedente o da un intermediario appositamente delegato, mediante:
Qualora il contributo spettante sia d’importo superiore a 150.000 euro, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche la dichiarazione antimafia.
Da ultimo, si ricorda che il contributo in esame non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
L’agevolazione è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea ed è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.