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Con l’Ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha voluto rimarcare l’aspetto fondante della trasmissione all’ENEA dell’apposita Comunicazione riguardante gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) operati a norma dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
È del tutto evidente che, per legittimare la detrazione IRPEF/IRES a fronte di tali interventi, è necessario rispettare l’adempimento, consistente nella trasmissione, entro il termine di novanta giorni dall’ultimazione dei lavori, della Comunicazione che giustifica l’effettiva spettanza dell’agevolazione, consentendo l’effettuazione di quei controlli volti ad evitare l’insorgenza di possibili frodi.
Così facendo, i Giudici di legittimità si allineano all’interpretazione maggiormente restrittiva già espressa da numerose Commissioni Tributarie, prendendo le dovute distanze da quelle indicazioni che volevano attribuire all’adempimento in esame una natura meramente ricognitiva e, pertanto, non qualificante la valenza decadenziale sottoscritta dall’ordinanza in commento.
Viene di conseguenza data preminenza al dato letterale dell’art. 4, comma 1-bis, lett. b), D.M. 19 febbraio 2007, secondo il quale i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere apposita comunicazione all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, utilizzando il sito internet: www.acs.enea.it (disponibile a partire dal 30 aprile 2008) ed ottenendone conseguente ricevuta informatica.
Esiste un palese rapporto diretto tra spettanza della detrazione ed effettuazione dell’adempimento comunicativo e, laddove venisse a mancare quest’ultimo, non sarebbe possibile attribuire la prima.
Non va, tuttavia, sottaciuto che, al ricorrere di determinate condizioni, la decadenza dell’agevolazione scaturita dalla mancata trasmissione della Comunicazione all’ENEA, potrebbe essere sanata ricorrendo all’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012).
Si ricorda, inoltre, che tale opportunità presuppone che la violazione non sia stata ancora constatata (e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza) e che il contribuente effettui la comunicazione entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile, versando anche la sanzione nella misura minima di 250 euro, come previsto dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.
Aspetto controverso, tra quanto espresso dall’Amministrazione Finanziaria e quanto sostenuto da parte della Dottrina, riguarda la determinazione del termine temporale (prima dichiarazione utile) richiesto per potersi avvalere della Remissione in bonis; infatti, mentre l’Agenzia delle Entrate sostiene che la giusta interpretazione sia quella che qualifica “la prima dichiarazione dei redditi i cui termini scadono successivamente al termine entro cui l’omesso adempimento avrebbe dovuto essere effettuato”, per altri autorevoli interpreti della norma, avrebbe più senso riferirsi alla “prima dichiarazione dei redditi nel cui ambito la detrazione trova la propria prima utilizzazione”.