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Dalla lettura del Disegno di Legge di Bilancio 2023, si evince che anche per l’anno 2023 sarà prorogata l’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016.
Si tratta della disposizione che prevede la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali dei redditi dominicali ed agrari, determinati in capo ai soggetti dotati della qualifica di Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti alla corrispondente previdenza agricola.
Ricordiamo che questa agevolazione deriva da provvedimenti normativi che, nel corso degli anni, hanno prorogato la disposizione originariamente introdotta per il triennio 2017-2019.
Essendo l’agevolazione prevista per quei soggetti in possesso di determinate caratteristiche professionali (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola) che producono redditi fondiari, è necessario porre attenzione a quelle particolari realtà economiche che, pur operando nel settore agricolo, non possono beneficiare dell’esonero in commento.
Ci riferiamo, ad esempio, ai soci delle società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice, anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale, a norma dell’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006, mantenendo, il reddito a loro attribuito, la natura di reddito di impresa.
Diversamente, il reddito delle società semplici, aventi come soci persone fisiche dotate delle qualifiche professionali richieste (CD o IAP), mantiene la natura di reddito fondiario all’atto dell’attribuzione ai soci per trasparenza e, come tale, potrà beneficiare dell’esonero da imposizione fiscale, secondo quanto previsto dal comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016.
Precisiamo, inoltre, che l’esonero di cui trattasi, dall’anno 2019, riguarda anche il familiare coadiuvante del Coltivatore Diretto che partecipi attivamente all’esercizio dell’impresa familiare, sempreché appartenente al medesimo nucleo familiare ed iscritto nella gestione previdenziale agricola come CD (art. 1, comma 705, Legge 30 n. 145/2018).
Da ultimo, ricordiamo che l’esenzione si applica ai terreni posseduti e condotti dai soggetti visti in precedenza, pertanto, di regola, riguarderà sia il reddito dominicale che quello agrario, mentre, nel caso i terreni agevolati siano condotti in affitto e quindi non siano di proprietà, a beneficiare dell’esonero sarà il solo reddito agrario, in quanto quello dominicale riguarderà esclusivamente il proprietario del terreno.