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È arrivata una seconda proroga che porta al 31 gennaio 2023, il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato.
Con lo stesso Provvedimento Direttoriale (prot. n. 439400 del 29 novembre 2022), è stata anche prevista la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato COVID-19.
In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.
Anche se in modo alquanto tardivo (a solo un giorno dalla precedente scadenza), il Legislatore ha recepito le istanze degli operatori professionali che manifestavano le difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), non potendo reperire le informazioni necessarie alla compilazione dell’autodichiarazione.
Il percorso normativo dell’autodichiarazione in commento è articolato e prende avvio dal Provvedimento del 27 aprile 2022, prot. n. 143438, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della stessa.
La scadenza, originariamente prevista per il 30 giugno 2022, era stata successivamente prorogata al 30 novembre 2022, dal Provvedimento del 22 giugno 2022, prot. n. 233822, ed il modello aveva subìto delle semplificazioni, in ordine alla sua compilazione, per opera del Provvedimento 25 ottobre 2022, prot. n. 398976.
A corredo delle disposizioni citate, inoltre, l’Agenzia delle Entrate si era prodotta nella pubblicazione di FAQ che agevolassero gli operatori interessati alla materia per poi approdare agli attuali Provvedimenti e FAQ che ne disciplinano la proroga al 31 gennaio 2023 ed illustrano le metodologie di calcolo per gli interessi da recupero.
Ciò che si profila all’orizzonte, con lo scopo di dare risposta alle difficoltà incontrate dai professionisti e dalle imprese, è l’intenzione di spostare in avanti i termini per le registrazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA) e di semplificare l’adempimento evitando di fare scattare le restituzioni degli aiuti quando non siano necessari (ad esempio, aumentando il massimale alla soglia di 2.300.000 euro per gli aiuti relativi al primo semestre 2022).
Tra le recenti FAQ dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate con lo scopo di chiarire una disciplina che rende complessa la compilazione dell’autodichiarazione, è stata fornita risposta sul calcolo degli interessi da recupero, che devono essere computati all’atto dell’eventuale restituzione degli aiuti fruiti oltre i massimali.
Infatti, posto che il “regime ombrello” consenta di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione n. 2008/C 14/02).
Il calcolo non è sicuramente semplice e, pertanto, l’Amministrazione Finanziaria ha cercato di illustrarne le peculiarità, chiarendo che nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 euro previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo Aiuti di Stato COVID-19, si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione / messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Mentre, con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere calcolati come segue:
L’Agenzia, inoltre, sollecitata da apposito quesito, ha confermato che gli interessi da recupero sono inclusi nella nozione di “Aiuti Unionali” e, come tali, saranno assoggettati a tutte le conseguenze da ciò derivanti (compreso il riversamento).
Tra le risposte pervenute tramite FAQ, segnaliamo anche quella riguardante le modalità con le quali risulta possibile operare lo scomputo dagli aiuti successivi.
In caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, il beneficiario può, infatti, sanare tale irregolarità utilizzando i massimali più elevati introdotti medio tempore, riversando gli importi tramite Modello F24, oppure scomputando le somme da aiuti successivi.
Lo scomputo potrà avvenire utilizzando prioritariamente le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi o crediti d’imposta:
Per completezza si precisa che, ai fini dello scomputo, si potranno anche utilizzare alcuni crediti d’imposta riportati nel Quadro RU ed elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato”, presente in calce alle istruzioni del Modello Redditi 2022 ed individuati dai seguenti codici: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.