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Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 36/E, con la quale ha fornito nuovi chiarimenti sui crediti d’imposta relativi ai consumi di energia e gas a sostegno delle imprese energivore e non energivore e delle imprese gasivore e non gasivore.
La prima parte della Circolare è dedicata all’illustrazione delle misure di sostegno. In particolare l’Agenzia si sofferma su alcuni aspetti dei provvedimenti di recente emanazione, relativi ai suddetti crediti.
Sotto il profilo soggettivo, i crediti d’imposta per energia e gas sono riservati a tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali o dal regime contabile adottato. Viene, altresì, precisato che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali che quelle agricole titolari di soli redditi fondiari.
Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare dei crediti d’imposta sia gli enti commerciali che quelli non commerciali di cui all’art. 73, co.1, lett. c) del TUIR, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata o dalla forma giuridica.
Con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, l’Agenzia ha chiarito che il credito d’imposta spetta solamente in relazione alle spese per energia e gas naturale utilizzati nell’ambito delle attività commerciali esercitate. Pertanto, qualora non fosse possibile determinare i consumi effettivi relativi a tali attività tramite distinti contatori, potranno utilizzarsi criteri oggettivi e coerenti con l’attività svolta, che consentano una corretta imputazione delle spese (ad esempio, la cubatura degli ambienti destinati all’attività commerciale rispetto alla cubatura totale).
Per quanto riguarda i crediti relativi ai consumi del terzo trimestre, al pari di quanto previsto per quelli afferenti il quarto trimestre 2022, l’utilizzo del credito è ammesso fino al 30 giugno 2023. Tuttavia, come stabilito dall’art. 1, co. 6, del Decreto Aiuti-quater, coloro che non presenteranno, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione che sarà definita con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, perderanno il diritto alla detrazione del credito maturato negli ultimi due trimestri del 2022 non ancora fruito (quindi resta salvo l’eventuale credito già utilizzato).
L’Agenzia ribadisce che, in caso di cessione del credito, il cedente, in relazione al credito maturato in un determinato trimestre, non deve averlo utilizzato. La norma, infatti, precisa che il credito può essere ceduto esclusivamente per l’intero importo. Pertanto, in caso di utilizzo parziale, il credito non può essere ceduto né, tantomeno, chiesto a rimborso.
Il Decreto Aiuti-quater ha introdotto la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente di energia e gas naturale utilizzati per usi diversi da quelli termoelettrici per i consumi effettuati dal 1° ottobre al 31 marzo 2023. Tale facoltà è però alternativa alla possibilità di fruire del credito d’imposta in relazione ai consumi di energia e gas naturale relativi al medesimo periodo.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sotto il profilo fiscale, la responsabilità sulla corretta fruizione del credito è esclusivamente del contribuente, anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia richiesto ed ottenuto dal fornitore la dichiarazione del credito spettante. Infatti, la comunicazione del fornitore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento del costo e dell’ammontare del contributo. Spetta quindi al beneficiario verificare il rispetto del requisito dell’incremento del costo medio dell’energia e gas nella misura del 30% in relazione ai trimestri di riferimento, nonché l’ammontare del credito nel rispetto delle percentuali applicabili, a seconda del trimestre in cui sono avvenuti i consumi di energia e gas. Particolare attenzione dovrà essere posta in capo a quei soggetti che, oltre ai POD ed ai PDR gestiti dal medesimo fornitore, dal 2019 dispongono di ulteriori utenze, anche qualora le stesse non siano direttamente intestate al soggetto beneficiario, come nel caso di locazioni quando le utenze restano intestate al locatore.
In caso di immobili in locazione per i quali le utenze risultano intestate al locatore e da questo riaddebitate al conduttore, il credito d’imposta spetta al soggetto che ne sostiene l’effettivo onere (conduttore).
Pertanto, i requisiti di accesso al credito d’imposta devono essere verificati in capo al conduttore. La documentazione comprovante i requisiti e l’importo del credito, rappresentata dalle fatture di acquisto, nel caso specifico, dovrà comprendere sia le fatture intestate al locatore, sia le note di riaddebito emesse dallo stesso locatore, relative al contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese a carico del conduttore.
Il credito d’imposta spetta anche al conduttore che dispone direttamente di più POD di potenza inferiore a 16,5 kWh e, per tramite del contratto di locazione, dell’unico POD con potenza almeno pari a 16,5 kWh intestato al locatore. In tale ipotesi, il conduttore dovrà però verificare i requisiti effettuando il calcolo della media di riferimento, considerando tutti i POD allo stesso ricollegabili.
Qualora, invece, il conduttore non effettui la voltura delle utenze (per inerzia o dimenticanza), la mancanza della titolarità del POD/PDR determina l’impossibilità di beneficiare del credito d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione essenziale per l’accesso al credito d’imposta per le imprese non energivore è il possesso di un contatore di potenza uguale o superiore a quella indicata dalla legge in base la periodo considerato (16,5 kWh pari a 15 kW di potenza impegnata e 4,5 kWh pari a 4 kW di potenza impegnata). Pertanto, ad esempio, se nel terzo trimestre 2022 l’impresa è in possesso di un POD di potenza superiore a 16,5 kWh, potrà accedere al credito d’imposta in relazione ai relativi consumi, anche se nel trimestre precedente (aprile-maggio-giugno 2022) disponeva di soli POD con potenza inferiore a tale limite.
Nel caso di un’impresa che, pur essendo costituita alla data del 1° gennaio 2019, non abbia attivato contestualmente le utenze elettriche, si potrà fare riferimento al prezzo del PUN del trimestre di osservazione, al quale dovrà essere sommato il prezzo di dispacciamento del medesimo trimestre.
Tale criterio si potrà applicare sia per il primo trimestre 2019 che per quelli successivi, effettuando il raffronto con il costo medio dell’energia del trimestre di riferimento.
Qualora una fattura riporti i consumi di competenza di periodi diversi (ad esempio dal 1° giugno al 15 luglio 2022) e non vi sia modo di risalire ai consumi ed ai costi specifici dell’energia relativi al trimestre di riferimento, il contribuente è tenuto a suddividere il totale della spesa sostenuta per il numero di giorni oggetto di fatturazione e moltiplicarlo per i giorni di competenza (nell’esempio proposto si divide il costo per 45 giorni e lo si moltiplica per i 30 giorni di giugno).
Tra le altre precisazioni fornite dall’Agenzia, vi è la conferma che il GPL (Gas Petrolio Liquefatto) non rientra nell’ambito di applicazione del credito d’imposta previsto per il gas naturale, mentre vi rientra il consumo di GNL (Gas Naturale Liquido), essendo quest’ultimo una forma del gas naturale.
Nella Circolare è stato chiarito che il credito d’imposta spetta anche (in parte) per il gas naturale destinato all’alimentazione di cogeneratori.
Il costo ammissibile per il calcolo del credito d’imposta è quello riferito al consumo di gas destinato ad usi diversi da quelli termoelettrici. Nella Circolare è stato indicato che, per individuare il consumo di gas destinato alla produzione di energia elettrica (costo da escludere dal conteggio), occorre prendere a riferimento il criterio stabilito dall’articolo 21, comma 9-ter, lettera b), del “Testo unico delle accise” – TUA.
Pertanto, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh.
Il quantitativo del gas sul quale spetta il credito d’imposta è dato dalla differenza dei consumi nel periodo di riferimento ed il valore determinato applicando il coefficiente sopra indicato per ogni kWh di energia prodotta.
Confermato anche il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale destinato ai mezzi per l’autotrasporto.
La spesa sostenuta per la CO2 riferita all’energia elettrica effettivamente consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente energia, anche se è riportata in una voce separata della medesima fattura, nell’ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della stessa.
Qualora il conduttore non abbia provveduto alla volturazione dell’utenza, l’assenza di coincidenza tra la titolarità dell’utenza e spettanza del credito non consente al beneficiario di richiedere al fornitore la comunicazione semplificata.
L’Agenzia ha precisato che il Decreto Aiuti-quater non ha fissato il termine entro il quale l’impresa beneficiaria possa chiedere al fornitore la comunicazione semplificata inerente la spettanza dei suddetti crediti d’imposta; pertanto, le imprese fornitrici sono tenute all’invio della comunicazione anche oltre i sessanta giorni previsti dalla norma.