Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), consiste in un particolare metodo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto in cui il pagamento viene traslato da chi emette la fattura a chi la riceve.
In pratica, il destinatario di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi (cliente) assolve l’imposta (IVA) in luogo del cedente o prestatore e tale procedura, introdotta a livello europeo, persegue lo scopo di ridurre il rischio di evasione fiscale dell’imposta in oggetto.
Tra i settori interessati da tale meccanismo troviamo quello edile, dove la disciplina dell’inversione contabile interessa due particolari tipologie di interventi:
- riferiti ai subappalti;
- riferiti ai servizi immobiliari comprendenti la pulizia, la demolizione, la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici.
Nell’evoluzione normativa che contraddistingue il nostro ordinamento tributario, la Legge n. 190/2014, a partire dal 2015, ha modificato l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, ampliando il campo di applicazione dell’inversione contabile in ambito edile interessando altri settori legati a tale ambito.
Più in particolare, il reverge charge si applica:
- ai servizi di pulizia;
- ai servizi di demolizione;
- ai servizi di installazione di impianti;
- ai servizi di completamento di edifici;
sempreché tali servizi siano ricompresi tra i codici della Sezione F della Tabella ATECO considerati rilevanti dall’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, se confrontiamo l’elencazione riportata nelle Tabelle ATECO con le peculiarità degli interventi che si andranno a realizzare, può spesso accadere che l’interpretazione dell’Agenzia disconosca l’applicazione del particolare meccanismo contabile ad operazioni che sembrano rientrarvi.
È il caso dei frazionamenti o accorpamenti dell’immobile (senza variazione volumetrica e con mantenimento dell’originaria destinazione d’uso) e degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diverse sagome, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Nel primo caso (frazionamenti e accorpamenti), seppure trattasi di servizi ora qualificabili come manutenzioni straordinarie (D.L. n. 133/2014) e, pertanto, astrattamente ricollegabili all’inversione contabile (prima erano ricompresi tra le ristrutturazioni edilizie), la Circolare n. 37 del 22 dicembre 2015, ha precisato che “(…) nell'ipotesi di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) dell’articolo 17 comma 3 del D.P.R. n. 633/72, avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lettera. b) dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge”.
Stessa sorte è riservata agli interventi di demolizione laddove viene pattuita anche la successiva ricostruzione dell’immobile.
In tale caso, infatti, sebbene nella Tabella ATECO si trovi chiaramente la definizione di demolizione (corrispondente al codice “43.11.00”), il fatto che l’intervento demolitivo risulti strettamente funzionale ad una successiva ricostruzione, secondo l’Agenzia delle Entrate, ne modifica la natura, escludendone l’ammissione tra le operazioni soggette all’inversione contabile.
Pertanto, in base a quanto riportato nella stessa Circolare n. 37/2015 precedentemente citata, qualora ci trovassimo “in presenza di un contratto unico avente ad oggetto la realizzazione di una nuova costruzione, previa demolizione di un vecchio edificio, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l'attività di demolizione, ma si applicherà l'IVA secondo le modalità ordinarie all'intera fattispecie contrattuale”.
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