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Nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Principio di diritto n. 3/2022, con il quale ha (finalmente) adeguato il proprio orientamento al testo letterale del disposto normativo in relazione al regime transitorio di tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate.
Ma andiamo con ordine.
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha operato una riforma della tassazione dei dividendi. Fino al 2018, i soggetti IRPEF non imprenditori, in relazione agli utili derivanti da partecipazioni, erano soggetti ad una distinta tassazione qualora le partecipazioni da essi possedute fossero qualificate o non qualificate. Per effetto dell’art.1, commi dal 999 al 1006, Legge n. 205/2017, la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazione qualificate e non qualificate, possedute da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa, è stata uniformata con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
La disposizione, al comma 1006, prevede, tuttavia, che le distribuzioni di utili pregressi, derivanti da partecipazioni qualificate, se deliberate entro il 31 dicembre 2022, concorrano alla formazione del reddito imponibile del contribuente nelle seguenti misure:
In base all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, è stabilito che:
Con Risposta a Interpello n. 454/2022, l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio sugli utili formatisi prima del 2018, non era sufficiente che la delibera di distribuzione degli stessi fosse validamente approvata entro il 31 dicembre 2022, ma occorreva anche procedere al pagamento dei dividendi entro la stessa data.
La soprarichiamata risposta dell’Agenzia delle Entrate ha creato non poche perplessità e problematiche, specialmente nel contesto economico straordinario in cui ci troviamo[1]. L’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, infatti, era andata ben oltre il dettato normativo.
Ora, l’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del Principio di diritto n. 3/2022, ritorna sui suoi passi e ammette che, come già indicato nella Risoluzione n. 56/E del 2019, “il regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale”.
Pertanto, in conformità al tenore letterale della norma e di quanto espresso nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2018: il “regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.
Con l’approvazione della delibera di distribuzione dei dividendi, il socio acquisisce un diritto di credito nei confronti della società. Ai fini dell’applicazione del regime transitorio occorre, però, che gli effetti della decisione assembleare si concretizzino.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate precisa che restano impregiudicati i poteri dell’Amministrazione Finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione in base agli scopi concretamente perseguiti, come, ad esempio, nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione del socio, in tutto o in parte delle medesime somme, oppure nell’ipotesi in cui il pagamento sia previsto in termini ultrannuali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in questi casi, per i soci possessori di partecipazioni qualificate, si determinerebbe un improprio allungamento del periodo transitorio degli utili accantonati in riserve e formati fino al 2017.
[1] Si veda l’articolo sulla Rivista n. 11/2022 di ConsulenzaAgricola.it: “Disciplina transitoria sui dividendi: si avvicina lo spartiacque del 31 dicembre 2022”.