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Come noto, l’art. 9 del c.d. Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) ha esteso l’agevolazione conosciuta come superbonus anche agli interventi eseguiti a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unità immobiliari unifamiliari o funzionalmente indipendenti dotate di accesso autonomo, anche se inserite in contesti plurifamiliari, al ricorrere di determinate condizioni.
Inoltre, con riferimento a tali interventi, la detrazione è stata ridotta dal 110% al 90% e potrà coprire le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 qualora:
Nel rimandarvi a quanto già precisato, in merito alla determinazione del reddito di riferimento, con la nostra circolare n. 881 del 25 novembre 2022, nella presente informativa, vogliamo soffermarci sul requisito della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, anche alla luce di quanto riportato nella Relazione illustrativa al decreto in commento.
L’interpretazione letterale della disposizione porta ad affermare che la proroga a tutto il 2023 dell’agevolazione sulle spese, riferite agli interventi citati, riguarderà i soggetti che le avranno sostenute in base ai seguenti titoli:
Conseguentemente, risulteranno escluse dalla disposizione in commento quelle persone fisiche che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione o comodato regolarmente registrati; inoltre, si ritiene che, secondo il dato letterale della norma (art. 119, comma 8-bis, D.L. n. 34/2020), neppure i familiari conviventi del possessore dell’immobile possano sostenere le spese usufruendo del diritto alla detrazione del 90%.
La stessa Relazione illustrativa al Decreto Aiuti-quater, presentata in Senato, specifica che: “(…) preme sottolineare che con detta modifica si introduce, tra gli altri, uno specifico requisito, riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, avviati a partire dal 1° gennaio 2023”.
Lo stesso documento, tuttavia, interviene a precisare che tale limitazione non riguarderà gli interventi, disciplinati dal secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, e cioè quelli per i quali viene richiesta l’ultimazione al 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022, se si intende fruire della detrazione piena al 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
Infatti, per tali tipologie di lavori, l’agevolazione potrà spettare anche qualora il soggetto che ha sostenuto le spese non risulterà proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale di godimento su di esso come nel caso, ad esempio, dei familiari conviventi.