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La Legge n. 197/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, introduce nuovi controlli propedeutici all’apertura della Partita IVA. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, può invitare il contribuente a presentarsi presso i propri Uffici, per esibire la documentazione idonea a consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività economica e ad attestare l’assenza di profili di rischio.
In caso di esito negativo di tale attività di controllo, l’Amministrazione Finanziaria emana un provvedimento di cessazione della Partita IVA, comminando contestualmente una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro. Rispetto a quanto previsto dal D.D.L. “Bilancio 2023”, la versione definitiva della norma non prevede più la responsabilità solidale dell’intermediario che ha trasmesso, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività.
L’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della Partita IVA, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nei luoghi di esercizio dell'attività.
Al fine di rafforzare tale attività di controllo e contrastare la costituzione di imprese individuali e società di capitali a responsabilità limitata semplificate caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione degli obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi a ogni attività di riscossione, la “Legge di Bilancio 2023” prevede l’introduzione di nuove specifiche attività di analisi di rischio.
In particolare, l’art. 1, commi da 148 a 150, Legge n. 197/2022, prevede l’introduzione del nuovo comma 15-bis.1 nell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono invitare i contribuenti a comparire di persona, per esibire le proprie scritture contabili obbligatorie o, comunque, la documentazione necessaria a verificare l’effettivo esercizio dell’attività economica e l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente, o di esito negativo dei riscontri operati sulla documentazione eventualmente esibita, l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione della Partiva IVA, procedendo contestualmente alla sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (il c.d. archivio VIES).
Al contribuente è anche comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000, di cui al nuovo comma 7-quater dell’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, senza possibilità di beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico. Rispetto a quanto previsto dalla formulazione originaria della norma, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione è stata espunta la disposizione che prevedeva la responsabilità solidale, nel pagamento della sanzione, dell’intermediario che ha trasmesso, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 (ossia, il Modello AA7/9) agendo per dolo o colpa grave.
Tale sanzione amministrativa è peraltro applicabile anche in caso di provvedimento di chiusura della Partita IVA adottato ai sensi del previgente comma 15-bis dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.
In caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, la Partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:
solo previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di violazioni fiscali commesse anteriormente all'emanazione del provvedimento di cessazione della Partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di tali violazioni, sempre che non sia intervenuto il relativo versamento.
Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i criteri, le modalità ed i termini di applicazione della nuova disposizione.