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A seguito dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, il Decreto Liquidità aveva introdotto la facoltà di derogare ad alcune disposizioni civilistiche che regolano le perdite d’esercizio risultanti dal bilancio.
Le deroghe, previste inizialmente per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e, in seguito, prorogate a quelle in corso al 31 dicembre 2021, sono state estese dall’attuale Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) alle perdite relative agli esercizi in corso al 31 dicembre 2022.
Le disposizioni civilistiche che non trovano applicazione a seguito dell’introduzione dell’art. 3, comma 9 del D.L. 198/2022 sono le seguenti:
Tutti questi adempimenti, che di seguito si sintetizzeranno brevemente, vengono sterilizzati sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio del periodo 2027.
In linea generale, quindi, è consentito, fino all'esercizio 2027, sospendere gli obblighi di ripristino del capitale sociale nel caso in cui le perdite superino 1/3 del capitale o addirittura portino il capitale sociale al di sotto del minimo legale.
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Art. 2446, commi 2 e 3 |
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite |
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate […] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione, ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal CdA. |
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Art. 2447 |
Se il capitale si riduce al disotto di 50.000 euro (per le S.p.a), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. |
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Art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6 |
Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. |
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Art. 2482-ter |
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto di 10.000 euro (per le S.r.l.), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. |
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Art. 2484, comma 1, numero 4) |
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. |
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Art. 2545-duodecies |
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale. |
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Nonostante le deroghe introdotte dal legislatore, rimangono in vigore i seguenti obblighi:
In buona sostanza, in merito al primo punto, le perdite in oggetto dovranno essere indicate distintamente nella Nota Integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le varie movimentazioni intervenute nell’esercizio,
Per le società che vorranno avvalersi della sterilizzazione delle perdite rilevate in sede di approvazione del bilancio 2022, gli amministratori dovranno redigere una relazione da accludere al progetto di bilancio nella quale dovranno essere indicate le ragioni che hanno determinato la perdita e i provvedimenti opportuni da proporre al vaglio dell’assemblea dei soci.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nell’ipotesi in cui la società si sia già avvalsa, anche negli esercizi precedenti, della facoltà di sterilizzare le perdite. In tale ipotesi, è opportuno che gli amministratori verifichino la coerenza e la sostenibilità della pianificazione, tenendo in considerazione anche la situazione pregressa, verificando il ritorno a risultati positivi entro la chiusura del quinto esercizio.