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L’attesa proroga delle percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini effettuate dagli imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, non rientra tra le disposizioni contenute nella c.d. Legge di Bilancio 2023.
Per il settore agricolo, la disciplina IVA prevede un regime semplificato, nell’ambito del quale la detrazione dell’IVA, relativamente alla cessione di determinati prodotti elencati nella Tabella A, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, non avviene nei modi ordinari, ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972, bensì sulla base di specifiche percentuali di compensazione, applicate alla cessione dei suddetti prodotti agricoli. In pratica, il produttore agricolo emette fattura applicando l’aliquota IVA propria dei beni e, in sede di liquidazione IVA, detrae dall’imposta un valore determinato applicando agli imponibili derivanti dalla cessione dei prodotti le rispettive percentuali di compensazione.
L’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione anche in relazione alle cessioni di prodotti agricoli conferiti da produttori agricoli in regime speciale alle cooperative di cui sono soci. In tale ipotesi, qualora entrambi i soggetti applichino in fattura il regime speciale agricolo, oltre all’imponibile, è addebitato solo il valore determinato applicando le percentuali di compensazione relative ai prodotti conferiti.
Il regime speciale disposto dall’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, rappresenta il regime naturale che tutte le imprese agricole, a prescindere dalla forma giuridica, devono applicare per la cessione dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della citata Tabella A. È fatta salva la possibilità, per le imprese agricole, di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, in tal caso l’opzione è vincolante, almeno per un triennio.
È quindi evidente che più è elevata la percentuale di compensazione e più questa si avvicina al valore dell’aliquota IVA, maggiore sarà la detrazione IVA per le imprese agricole che applicano tale regime.
Alle imprese agricole zootecniche che allevano bovini, compresi gli animali della specie bufalina, e suini, visti gli incrementi di costi e la crisi di questo settore, negli ultimi anni, con provvedimenti a scadere, è stata progressivamente incrementata la percentuale di compensazione.
L’ultimo intervento risale alla Legge n. 234/2021 che, all’art. 1, comma 527, ha disposto l’applicazione, anche per l’anno 2022, della percentuale di compensazione del 9,5% alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.
La mancata proroga della percentuale di compensazione per la cessione di questi animali, se non saranno presi provvedimenti, comporterà un abbattimento della detrazione IVA nell’ordine del 25% per il settore bovino e del 22% per il settore suinicolo. Infatti, la percentuale di detrazione nel 2023 passa:
Questo aggravio fiscale può indurre le imprese agricole zootecniche a valutare di optare per il regime IVA ordinario. In tal caso, oltre a detrarre l’IVA sugli acquisti, qualora abbiano effettuato degli investimenti in beni strumentali negli ultimi quattro anni (nove anni in caso di immobili strumentali) potranno beneficiare della rettifica IVA disposta dall’articolo 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972.
Decidere se sia opportuno cambiare regime non comporta solo una valutazione di tipo fiscale; infatti, nel recente passato, il Legislatore ci ha anche dimostrato che è possibile intervenire con provvedimenti ad effetto retroattivo[1] e, pertanto, alcune scelte che oggi possono apparire convenienti potrebbero dover essere successivamente riconsiderate.
Sarebbe, quindi, urgente ed opportuna una presa di posizione da parte dei Ministeri competenti sulla possibilità di concedere ulteriori proroghe alle percentuali di compensazione applicabili alla cessione di bovini e suini.
[1] Ad esempio, nel 2021 la percentuale di compensazione al 9,5% per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina è stata disposta con il D.L. 73 del 25 maggio 2021.