Anche per il 2023 è stato previsto il c.d. Bonus Verde per la sistemazione di giardini ed aree verdi di immobili residenziali. Esaminiamo di seguito chi sono i beneficiari, per quali lavori possono richiedere il Bonus e quali sono gli adempimenti da rispettare.
L’agevolazione fiscale in parola, che era stata introdotta già per gli anni scorsi, è ora regolamentata dai commi 12, 13, 14 e 15 dell’art. 1, Legge n. 205/2017, e consente di beneficiare di una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione è pari al 36% delle spese effettuate, fino ad un limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo (sono quindi esclusi gli immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici). La detrazione massima che si potrà ottenere è quindi pari a 1.800 euro (ovvero il 36% di 5.000 euro).
Si rammenta che la detrazione fiscale del 36% è collegata alla singola unità immobiliare e, quindi, se il soggetto avente diritto detiene più immobili, avrà un limite di spesa agevolabile pari a 5.000 euro per ciascun immobile.
In caso di utilizzo promiscuo dell’edificio (immobili residenziali adibiti all’esercizio di una professione o una attività commerciale), la detrazione si dimezza.
Il recupero della spesa avviene in Dichiarazione dei Redditi, attraverso la ripartizione della detrazione in quote costanti per un periodo di dieci anni, a partire dall’anno di sostenimento della spesa, compilando correttamente il Quadro P del Modello 730 o il Quadro RP del Modello REDDITI PF.
Nello specifico, le spese ammesse in detrazione sono le seguenti:
- gli impianti di irrigazione;
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- riqualificazione di prati;
- grandi potature;
- realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati.
Non sono invece agevolabili con il Bonus Verde:
- i lavori fatti in economia sul proprio giardino o terrazzo;
- le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti;
- le spese per l’acquisto di attrezzature specifiche (ad esempio, pale, picconi, taglia erbe);
- la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo.
Del Bonus Verde possono beneficiare esclusivamente il proprietario dell’immobile, il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’inquilino in affitto, il comodatario, l’Ente pubblico o privato che corrisponde l’IRES e gli assegnatari di case popolari.
La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
Per beneficiare del Bonus Verde, occorre pagare le spese agevolabili con modalità tracciabili (mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile), conservando vieppiù la seguente documentazione:
- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili; nel documento di spesa deve essere indicato il Codice Fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;
- la documentazione attestante il pagamento delle spese;
- autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
- la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
- In mancanza del Codice Fiscale del condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a otto condomini), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari.
Non è richiesta l’indicazione in fattura degli estremi di legge che legittimano la detrazione IRPEF, fermo restando che la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, occorrerà esibire la suddetta documentazione, che dovrà deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione dei Redditi cui la spesa si riferisce.
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