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Con Risposta a Interpello n. 9 dell’11 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA applicabile al servizio di trasporto e di consegna di pasti a domicilio effettuato da un soggetto diverso da quello che ha preparato e confezionato i piatti. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in tale fattispecie non sussistono le condizioni affinché possa trovare applicazione il principio di accessorietà sancito dall’art. 12, D.P.R. n. 633/1972.
Come sopra anticipato, nella Risposta a Interpello n. 9/2023 dell'11 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso proposto da un Comune che gestisce l’appalto del servizio di consegna pasti a domicilio a favore di talune categorie di utenti.
La ditta appaltatrice del servizio di fornitura dei pasti a domicilio applica l’IVA con l’aliquota del 10% di cui al n. 80, Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Il servizio di consegna pasti a domicilio è effettuato da una diversa impresa appaltatrice.
Il Comune si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per comprendere se il servizio di consegna dei pasti a domicilio può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta accordata alla preparazione e consegna dei pasti a domicilio, ancorché effettuato da un soggetto diverso.
In relazione alla fattispecie oggetto di Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato l’art. 1, comma 40, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, che ha accordato l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati anche in vista della loro consegna a domicilio, oltre che del loro consumo immediato o dell’asporto.
Tale disposizione, in particolare, ha stabilito che la nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80 della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, alla quale è accordata l’aliquota ridotta del 10%, è applicabile anche alla fornitura di beni alimentari al di fuori del servizio di somministrazione.
L’aliquota IVA del 10% è dunque applicabile non solo alla fornitura di piatti pronti, ma anche alla loro consegna a domicilio o all’asporto.
La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, tuttavia, non riguarda il servizio di trasporto e di consegna dei piatti pronti.
Nel caso in esame occorre dunque aver riguardo al principio di accessorietà di cui all’art. 12, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale una cessione o una prestazione di servizi accessoria all’operazione principale deve essere assoggettata all’aliquota IVA applicabile a quest’ultima.
A tal fine, è tuttavia richiesto che, agli effetti dell’IVA, l’operazione accessoria:
Con riguardo al presupposto soggettivo, è dunque necessario che l'operazione principale e quella secondaria (accessoria) siano effettuate dal medesimo soggetto, ovvero per suo conto o a sue spese, in forza di un mandato senza rappresentanza.
Nel caso in esame, il servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio è effettuato da un soggetto diverso da quello che prepara e confeziona i piatti e, pertanto, non si configura alcun nesso di accessorietà con l’operazione principale.
Il servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio de quo deve essere, quindi, assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Resta inteso che, laddove il servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio fosse effettuato dal medesimo soggetto incaricato della preparazione dei pasti, troverebbe applicazione il principio di accessorietà di cui all’art. 12, D.P.R. n. 633/1972, con la conseguente applicazione dell’aliquota IVA ridotta (anche) al servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio.
In conclusione, si evidenzia che la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, seppure allineata alla disciplina IVA domestica, si pone in aperto contrasto con la (preminente) giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l’identità soggettiva dei fornitori non è necessaria per attribuire l‘accessorietà di due o più operazioni. A tal fine, infatti, occorre (unicamente) verificare, in concreto, il nesso di dipendenza funzionale dell’operazione accessoria con la prestazione principale e il valore comparativo delle varie prestazioni.