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Il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), ha introdotto una misura volta a prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, che potrebbe essere di grande interesse per gli imprenditori agricoli.
Il comma 443 della Legge 197/2022 dispone che, al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, sia consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente:
a condizione che il legname si sia depositato in seguito ad eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
Per sostenere i progetti di raccolta del legname è stato istituito, nello stato previsionale del MASAF, un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro annui, che verranno erogati ed assegnati secondo modalità definite con un decreto di prossima emanazione (il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2023).
Stando al tenore letterale della norma, pare che gli imprenditori agricoli siano chiamati a partecipare attivamente allo sviluppo di un progetto di sfruttamento del legname per la produzione di energia da immettere sul mercato o per l’autoconsumo, al fine di prevenire anche il dissesto idrogeologico.
In attesa di chiarimenti a riguardo, occorre ipotizzare come questa attività potrà essere calata tra quelle agricole e, nello specifico, quale potrebbe essere il corretto inquadramento civilistico e fiscale della raccolta del legno, della sua cessione o del suo impiego in azienda.
L’attività di raccolta del legname depositato naturalmente è inquadrabile come attività connessa di prestazione di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del Codice Civile.
Dal punto di vista fiscale, la prestazione di servizio seguirà le regole dell’art. 56-bis, comma 3, del TUIR e, quindi, si applicherà una tassazione forfettaria al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti IVA.
Qualora vengano rispettati i parametri della Normalità e della Prevalenza richiesti dalla norma, la raccolta del legno assumerà carattere agricolo, pertanto sarà applicabile il regime speciale di cui all’articolo 34-bis del D.P.R. n. 633/72, secondo cui l’IVA a debito è determinata riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Dal punto di vista fiscale, la cessione del legname raccolto dall’imprenditore agricolo è configurabile come attività di puro commercio tassata a bilancio (costi e ricavi). Infatti, non svolgendo alcun ciclo biologico sulla pianta e neppure una fase essenziale del ciclo stesso, non viene rispettato quanto richiesto dall’art. 32 del TUIR.
Diverse considerazioni vanno fatte nel caso in cui l’imprenditore agricolo svolga attività di silvicoltura. In questa ipotesi, se il legname raccolto viene manipolato, nel rispetto del requisito della Prevalenza, allora tale attività potrebbe rientrare tra le attività connesse tassate ex art. 32 del TUIR.
In tema di imposte indirette si precisa che, se l’imprenditore agricolo trasforma la legna raccolta in ceppi, tondelli e fascine, alla loro cessione si applicherà l’IVA nella misura del 10%; in tutti gli altri casi si applicherà l’IVA nella misura ordinaria del 22%.
Se l’imprenditore agricolo decidesse di utilizzare il legname raccolto per alimentare la propria produzione di energia da biomasse, dovrà rispettare il requisito della Prevalenza imposto dalle norme fiscali. Pertanto, stando a quanto previsto dalla Circolare 44/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate, il quantitativo di legname derivante dall’attività agricola principale (silvicoltura) dovrà essere maggiore rispetto a quello raccolto.