Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di conversione del D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica per il quarto trimestre 2022.
In particolare, il nuovo art. 2-bis, D.L. n. 176/2022, introdotto in sede di conversione in legge (Legge n. 6 del 13 febbraio 2023,G.U. n. 13 del 17 gennaio 2023), interviene sull’art. 2, D.L. n. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, disponendo la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, del termine per l’utilizzo in compensazione, a mezzo F24, del credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa (il mancato utilizzo del bonus entro il termine del 30 giugno 2023 determina la perdita dello stesso, giacché non è prevista la possibilità di chiederlo a rimborso).
A favore delle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, il credito di imposta spetta anche in relazione alle spese sostenute per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il nuovo termine del 30 giugno 2023 opera anche in caso di cessione del credito a terzi. Infatti, in alternativa all’utilizzo diretto del credito in compensazione orizzontale, è possibile effettuare la cessione dello stesso, solo per intero, a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e altri intermediari finanziari).
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 176/2022, il credito d’imposta può essere, quindi, utilizzato dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente, entro il 30 giugno 2023 (il credito d’imposta riconosciuto per il terzo trimestre 2022, si ricorda, deve essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi entro il 31 marzo 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 51 della Legge 197/2022).
È inoltre prorogato, dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, il termine entro il quale i beneficiari del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nell’anno 2022.
In conclusione, si ricorda che l’art. 1, commi da 45 a 50, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha prorogato l’agevolazione al primo trimestre 2023. In questo caso, il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione o ceduto, solo per intero, a terzi, entro il 31 dicembre 2023.
|
impresa |
bonus acquisto carburante |
||||
|
1° trim. 2022 |
2° trim. 2022 |
3° trim. 2022 |
4° trim. 2022 |
1° trim. 2023 |
|
|
Imprese esercenti attività agricola |
20% |
== |
20% |
20% |
20% |
|
Imprese esercenti attività della pesca |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
Imprese esercenti attività agromeccanica |
== |
== |
== |
20% |
20% |