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L’art. 1, comma 111, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha modificato il comma 2 dell’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, prevedendo che, nei territori montani di cui al comma 1 del medesimo art. 9, D.P.R. n. 601/1973, i trasferimenti di proprietà di fondi rustici, effettuati a qualsiasi titolo a favore di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano:
soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
Ai sensi del comma 1 dell’art. 9, TUIR, nella definizione di “terreni montani” rientrano:
L’agevolazione si applica anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola, con un’apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di almeno cinque anni (è prevista la decadenza delle agevolazioni qualora, prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto, i terreni siano ceduti oppure cessino di essere coltivati o condotti direttamente), nonché a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.