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La politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea, al fine di frenare l’inflazione, ha invertito la rotta tenuta negli ultimi anni, che ha visto la progressiva e costante diminuzione del costo del denaro.
Ora la BCE ha avviato un percorso di innalzamento dei tassi di interesse, che determinerà inevitabilmente un aumento dei tassi applicati ai finanziamenti, compresi i mutui.
In questo contesto, le imprese, abituate da anni a tassi molto bassi, prossimi allo zero, dovranno tenere in seria considerazione l’andamento del costo dei finanziamenti.
Per quanto riguarda i contratti di mutuo, fino al 2022 era conveniente accordarsi con gli istituti di credito chiedendo l’applicazione di un tasso variabile. Nel contratto di mutuo a tasso variabile, sovente, gli istituti di credito imponevano di inserire delle clausole che, in caso di ulteriori riduzioni dei tassi di interesse di riferimento (in genere il tasso Euribor), fissavano una soglia minima del costo del finanziamento, il c.d. “pavimento” (floor), al di sotto della quale il tasso effettivamente applicato non poteva comunque scendere.
Ora l’orientamento di molte imprese che intendono ottenere un finanziamento è quello di chiedere dei mutui a tasso fisso, al fine di avere la certezza degli oneri finanziari a cui andranno incontro nel breve e medio periodo.
Tuttavia, le imprese che intendono comunque negoziare un finanziamento a tasso variabile possono chiedere l’applicazione di una clausola “cap” o valutare corrispondenti strumenti assicurativi che consentano di limitare il rischio di un incontrollato aumento dei tassi di interesse.
La clausola cap fissa il tetto massimo del tasso di interesse applicabile al mutuo. Il finanziamento soggetto a questa clausola è solitamente soggetto a maggiori oneri per il mutuatario a fronte, però, della garanzia che il costo del finanziamento non potrà superare le soglie prefissate.
Le clausole floor e cap sono condizioni contrattuali che devono essere chiaramente indicate nel contratto.
In particolare, per quanto riguarda i contratti contenenti esclusivamente la clausola floor, essendo tale condizione unicamente a sfavore del mutuatario, secondo la Corte d’Appello di Milano, si tratta di una clausola vessatoria che deve, pertanto, essere opportunamente evidenziata nel contratto e specificatamente sottoscritta dal mutuatario.
In particolare, nella Sentenza n. 2836 del 28 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Milano, in relazione ad un contratto di mutuo contenente la sola clausola floor e ravvisando la non elencazione della stessa tra le clausole vessatorie, ha dichiarato la nullità di detta clausola ed ha disposto l’obbligo per le banche di restituire gli interessi addizionali incassati per l’applicazione di tale vincolo contrattuale.
Tale principio trova applicazione per tutti i contratti di mutuo contenenti clausole che avvantaggino unicamente il soggetto finanziatore e non anche il mutuatario. In tutti questi casi, le predette clausole devono sempre essere indicate tra quelle vessatorie, richiedendo una specifica approvazione del mutuatario.