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Nella Risposta n. 138 del 23 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi della fruizione del credito d’imposta maturato da una società di persone a seguito della realizzazione di alcuni interventi edilizi e sulle diverse possibilità di “trasferimento” di tale credito.
L'art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020, dispone, a favore dei soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (il c.d. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il citato comma 2 prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino alle spese relative agli interventi di:
Taluni dei suddetti interventi consentono anche alle società, comprese quelle di persone, di beneficiare dei bonus.
Nel caso delle società di persone, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le norme che le caratterizzano (in particolare, gli artt. 5 e 8, TUIR) permettono di individuare nei soci i soggetti cui attribuire, per trasparenza, il reddito societario e stabiliscono altresì che lo stesso deve essere imputato in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Come diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza, e per quanto disposto dall'art. 22, TUIR, anche i crediti d'imposta, nonché le ritenute d'acconto, sono attribuiti ai soci nella stessa proporzione in cui sono imputati i redditi, compatibilmente con quanto previsto dalle norme che regolano i suddetti crediti.
Le modalità con le quali le società di persone possono utilizzare i bonus edilizi sono:
Nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito d’imposta a terzi, tutti gli adempimenti previsti per l’opzione sono a carico della società e non del socio, compresa la trasmissione della Comunicazione all’Amministrazione Finanziaria con le modalità previste al punto 4.1 del Provvedimento prot. n. 283874/2020.
Ricordiamo che la comunicazione con la quale si intende esercitare il diritto all’opzione per la cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura ai sensi dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, o, nel caso di cessione di rate residue non fruite nella dichiarazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Nel caso di società di persone, il credito attribuito al socio potrà essere da quest’ultimo utilizzato nella propria dichiarazione dei redditi. Tale attribuzione, che non è una cessione del credito, consente al socio di cedere le rate residue non utilizzate del credito. In tal caso, essendo il credito d’imposta già nella disponibilità del socio, pare inevitabile che l’esercizio dell’eventuale opzione per la cessione delle rate residue ricada sullo stesso.