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Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 1, commi da 179 a 185, Legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché non impugnati, e quelli notificati entro la data del 31 marzo 2023.
In particolare, rientrano nella definizione agevolata:
In questi casi, il comma 179 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, prevede che le sanzioni dovute si applichino nella misura ridotta di 1/18 del minimo.
I successivi commi 180 e 181 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, dispongono la definizione in acquiescenza ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, per:
Per ognuna delle suddette definizioni, le somme dovute possono essere versate ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi con applicazione del tasso legale (attualmente pari al 5%).
Non è ammessa la compensazione delle somme dovute con gli eventuali crediti a disposizione del contribuente.
Infine, per espressa definizione del comma 183 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater, D.L. n. 167/1990.