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La Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha elevato di 100 mila euro i limiti per l’applicazione della contabilità semplificata e, conseguentemente, per operare la liquidazione IVA con cadenza trimestrale. Tale incremento impone di riconsiderare i ricavi e i compensi del 2022, nonché il volume d’affari conseguito lo scorso anno.
Con riguardo al regime contabile che può essere adottato nel 2023, occorre precisare che:
Come sopra anticipato, l’art. 1, comma 276, Legge n. 197/2022, ha così modificato i limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato “per cassa”:
Ai fini della verifica dei predetti limiti, occorre fare riferimento ai ricavi percepiti, riconducibili agli artt. 57 e 85, TUIR. Devono quindi essere conteggiati, ad esempio:
Tali limiti devono essere determinati applicando i criteri propri del regime contabile adottato nel corso dell’anno 2022 e, pertanto:
I soggetti interessati devono quindi valutare, caso per caso, il superamento dei nuovi limiti (si veda a tal fine la nostra circolare n. 957/2022), adeguandosi eventualmente al nuovo regime dal 1° gennaio 2023.
Per i soggetti in contabilità ordinaria che nel corso del 2022 hanno superato i nuovi limiti o per quelli che, invece, erano in contabilità ordinaria ma non hanno superato i nuovi limiti,à si pone il problema di come comunicare l’adozione del nuovo regime contabile.
Essendo il regime di contabilità semplificata il regime naturale delle imprese individuali, delle società di persone e degli enti non commerciali, occorre adottare il nuovo regime dal 1° gennaio 2023 qualora non siano superati i nuovi limiti stabiliti dalla Legge di Bilancio 2023.
Il comma 5 dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, consente al contribuente che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA di non effettuare, a fine anno, le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In alternativa, il contribuente, a prescindere dal fatto di non aver superato i predetti limiti di ricavi, può optare per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18, comma 8, D.P.R. n. 600/1973).
In tutti questi casi, vale il comportamento concludente del contribuente, nelle ipotesi di esercizio delle opzioni (comma 5 o regime ordinario), le stesse dovranno essere indicate nella dichiarazione da presentare nel 2024. In particolare, tali opzioni devono essere esplicitate nel quadro VO della dichiarazione.
Tali opzioni sono vincolanti per un triennio e, successivamente, resteranno valide fino a revoca; quest’ultima da indicarsi nel medesimo quadro della dichiarazione IVA.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 18, comma 9, D.P.R. n. 600/1973, i contribuenti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività e non dispongono, pertanto, di un volume di ricavi cui fare riferimento, possono adottare la contabilità semplificata qualora ritengano di percepire, nel primo anno di attività, ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti sopraindicati.
I nuovi limiti si applicano anche con riferimento al volume d’affari IVA per definire i contribuenti ai quali è concesso di optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta.
Imprese e professionisti che nel corso del 2022 hanno realizzato un volume d’affari:
possono optare per la liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale, applicando all’imposta dovuta l’1% a titolo di interesse.
Anche per la verifica dei limiti al di sotto dei quali è possibile optare per le liquidazioni trimestrali, occorre prestare particolare attenzione qualora siano svolte più attività dal medesimo contribuente.
Qualora sia adottata una contabilità unificata per tutte le attività esercitate e i corrispettivi non siano distintamente annotati, occorre considerare il superamento di 800.000 euro del volume d’affari complessivo. Qualora, invece, i corrispettivi delle diverse attività siano annotati distintamente, per poter effettuare le liquidazioni trimestrali nel 2023 vanno rispettati congiuntamente i seguenti due requisiti:
Nel caso di attività che prevedono la contabilità distinta per obbligo ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
L’art. 36, D.P.R. n. 633/1972, consente al contribuente di optare per la contabilità separata per le diverse attività svolte. In tal caso, il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non deve superare 500.000 euro e il volume d’affari complessivo di tutte le attività svolte non deve superare 800.000 euro.
Infine, nel caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessione d’azienda, ecc., la verifica del volume d’affari, al fine dell’eventuale opzione per le liquidazioni IVA trimestrali, si effettua sommando il volume d’affari risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui sono avvenute le suddette operazioni.
Per i soggetti che nel 2022 rispettano i nuovi limiti stabiliti dalla Legge n. 197/2022, l’opzione per le liquidazioni trimestrali dovrà essere indicata nella dichiarazione IVA da presentarsi il prossimo anno (Modello IVA 2024). L’opzione va indicata nel quadro VO (attualmente VO2), è vincolante per un anno e resta valida fino a revoca o fino a quando non siano superati i citati limiti.