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Relativamente al credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica ed in innovazione tecnologica, dal 1° gennaio 2023 trovano applicazione le nuove aliquote ridotte previste dalla Legge di Bilancio 2022.
La Legge di Bilancio 2023 ha, invece, prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta “potenziato”, riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo svolte nel Mezzogiorno d’Italia. Esaminiamo di seguito le regole da osservare nel 2023.
Come noto, l’art. 1, comma 45, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha previsto una rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.
In particolare, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (il 2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), la misura del bonus è pari al 10% delle spese agevolabili, con limite massimo di spesa fissato a 5 milioni di euro.
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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo |
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Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, riconosciuto in misura pari al 20% dei costi ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti, con un limite massimo di 4 milioni di euro. |
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Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, riconosciuto in misura pari al 10% dei costi ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti, con un limite massimo di 5 milioni di euro. |
Relativamente alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammesse all’agevolazione:
Come sopra anticipato, l’art. 1, commi 268 e 269, Legge n. 197/2022, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta “potenziato”, riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo svolte nel Mezzogiorno d’Italia.
Il credito d’imposta, si ricorda, è fissato in misura pari al:
Le maggiorazioni dell’aliquota si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Non si registra, invece, alcuna novità in relazione al credito d’imposta riconosciuto per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali e immateriali o servizi e processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Il bonus, in particolare, resta confermato nella misura del 10% delle spese ammissibili sostenute, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi).
Tra le attività agevolabili rientrano:
Relativamente al credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (il 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è prevista la riduzione dell’aliquota di 5 punti percentuali, con raddoppio del massimale annuo.
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Credito d’imposta Transizione ecologica e Innovazione digitale 4.0 |
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Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, riconosciuto in misura pari al 15% dei costi ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti, con un limite massimo di 2 milioni di euro. |
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Dal periodo d’imposta successivo a quello in corsi al 31 dicembre 2022, riconosciuto in misura pari al 10% dei costi ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti, con un limite massimo di 4 milioni di euro. |
Non si registra, invece, alcuna novità in relazione al credito d’imposta riconosciuto per le attività di design e ideazione estetica. Il bonus continua, quindi, ad essere riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Tra le spese ammissibili rientrano:
Anche nell’anno 2023 restano confermati gli adempimenti e gli oneri documentali previsti per beneficiare del credito d’imposta in esame.
In particolare, ai fini del riconoscimento del bonus, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
A favore delle imprese non tenute alla revisione legale dei conti, è previsto che le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione siano riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal Rappresentante legale dell’impresa.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, invece, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue tali attività.
Infine, per consentire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere un’apposita comunicazione, utilizzando il modello approvato con il Decreto Direttoriale del 6 ottobre 2021.