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Dal 2023 prenderà avvio, in svariati Comuni, l’applicazione della Tariffa rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP), in sostituzione della TARI.
L’obiettivo della nuova tariffa è ispirato al principio che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti debba essere pagato in funzione di quanto viene effettivamente prodotto e destinato allo smaltimento, così come già avviene per le altre utenze (energia, acqua, gas, ecc.).
Tuttavia, siccome il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende anche tutta una serie di attività che interessano l’intera collettività, i gestori continueranno a differenziare le varie componenti della tariffa che non potrà prescindere da:
Sempre in tema di rifiuti, per le utenze diverse da quelle domestiche, i gestori mettono a disposizione anche il servizio di ritiro dei rifiuti speciali. In base alla tipologia ed alla quantità di rifiuti speciali prodotti, occorre sincerarsi con l’ente gestore circa la possibilità di conferimento degli stessi, le modalità e le tempistiche di raccolta ed il relativo costo del servizio.
Per lo smaltimento dei rifiuti diversi da quelli urbani, le imprese possono decidere di servirsi di uno o più soggetti terzi, purché autorizzati al ritiro ed alla gestione dei rifiuti effettivamente prodotti. In questo caso occorre anche verificare le eventuali convenzioni in essere per lo smaltimento dei rifiuti speciali, in quanto le stesse, solitamente, prevedono dei vincoli ultrannuali per la disdetta del servizio.
Per lo smaltimento di taluni rifiuti speciali, l’impresa potrebbe avere maggior convenienza a servirsi di un soggetto specializzato nel riciclo di uno specifico prodotto. Ad esempio, per le imprese che effettuano in proprio le manutenzioni ordinarie sui propri mezzi, la raccolta degli oli minerali esausti sovente vede il riconoscimento di un compenso rapportato al prodotto avviato al riciclo.
Fatte tutte le opportune verifiche e valutazioni, la scelta di affidare la gestione dei rifiuti non urbani ad un soggetto terzo necessita della tempestiva comunicazione all’ente gestore, segnalando anche le superfici che determinano unicamente la produzione di rifiuti speciali.
In molte realtà produttive, specie nell’ortofrutta e nel florovivaismo, sovente si producono dei rifiuti che sono equiparati e ricompresi nella definizione di rifiuti urbani. Anche in questa ipotesi è concesso di provvedere, sempre tramite soggetti abilitati, allo smaltimento dei rifiuti urbani. Si tratta di soggetti che si occupano del recupero, del riutilizzo e del riciclaggio di specifici materiali.
Anche tale scelta potrebbe risultare economicamente vantaggiosa.
Nel settore agricolo, sempre più le imprese si sono organizzate per la cernita ed il confezionamento dell’ortofrutta. In molti casi queste attività determinano la produzione di significativi volumi di rifiuti (in genere carta e plastica), il cui smaltimento può generare non un costo, bensì un modesto ricavo.
Coloro che decidono di affidarsi a dei soggetti abilitati, diversi dall’ente gestore, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dovranno darne comunicazione all’ente sia al fine di dimostrare la corretta gestione di tali rifiuti, sia per ottenere una riduzione sulla tariffa del servizio di raccolta dei rifiuti.
I regolamenti prevedono che, almeno con cadenza annuale, siano comunicati i quantitativi, distinti per tipologia, dei rifiuti urbani smaltiti nonché i dati dello smaltitore. A tal fine gli enti gestori, sui propri siti, indicano la modalità con cui effettuare e trasmettere la comunicazione.
È fondamentale per le aziende, specie se nel corso degli anni le attività hanno subito delle modifiche, verificare gli immobili e le superfici dichiarate ai fini della TARI e segnalare all’ente gestore eventuali modifiche, in quanto una parte significativa del servizio, anche con l’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale, resta ancorata ad elementi di tipo strutturale.
Pertanto, ad esempio, la riorganizzazione interna di un’attività di manipolazione e confezionamento di ortofrutta che, a seguito dell’installazione di nuovi impianti, occupa una maggiore superficie dell’immobile a discapito di un’altra area dello stesso immobile destinata alla vendita al minuto, in base al regolamento locale potrebbe rendere necessaria una comunicazione all’ente gestore al fine del ricalcolo della tariffa.
Lo stesso può valere per un’attività florovivaistica che ha ampliato l’area commerciale destinata esclusivamente alla vendita.
L’aggiornamento della comunicazione potrà altresì consentire, ove previsto dal regolamento, l’applicazione di riduzioni delle tariffe che altrimenti non potrebbero essere concesse dall’ente gestore (e neppure richieste a rimborso dall’impresa che ne ha omesso la dichiarazione).
In tal modo si eviterà che, in sede di controllo, possano essere contestate superfici non dichiarate (o dichiarate per degli utilizzi diversi da quelli effettivi) e soggette all’applicazione di una diversa tariffa.