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Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 alla disciplina della Piccola Proprietà Contadina hanno risolto la problematica relativa all’iscrizione previdenziale del neo-Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni.
L’agevolazione, così come disposto dal comma 4-bis dell’art. 2, D.L. n. 194/2004, prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano assoggettati all’imposta di registro e a quella ipotecaria in misura fissa, all’imposta catastale nella misura dell’1%, nonché la riduzione al 50% degli onorari notarili.
L’agevolazione compete anche ai seguenti soggetti:
La precedente disciplina, in merito all’iscrizione previdenziale ed assistenziale agricola dell’INPS, prevedeva che la stessa fosse una condizione essenziale per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la Piccola Proprietà Contadina. In altri termini, il soggetto che intendeva beneficiare delle agevolazioni PPC doveva essere iscritto alla previdenza agricola al momento della stipula dell’atto notarile con cui si trasferiva il terreno.
Per i soggetti che non disponevano ancora dei requisiti IAP che intendevano avviare per la prima volta un’attività agricola, sono sorte diverse problematiche. Anche in tale ipotesi, era espressamente richiesta l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola per la richiesta delle agevolazioni PPC da parte di chi non aveva ancora ottenuto la qualifica di IAP ma, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aveva soltanto presentato la domanda all'Ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, a condizione che la qualifica sia ottenuta entro ventiquattro mesi.
Per i soggetti che intendevano avviare per la prima volta un’attività agricola, la richiesta di iscrizione previdenziale all’INPS nella sezione dei Coltivatori Diretti richiedeva, comunque, la preventiva disponibilità di un fondo coltivato. Infatti, esclusa l’ipotesi di soggetti che già risultano già iscritti all’INPS come Coltivatori Diretti per la partecipazione all’impresa agricola di famiglia, per un soggetto che intende avviare l’attività agricola come Coltivatore Diretto è richiesto, tra l’altro:
Tali attività, che presuppongono l’esistenza di un’azienda avviata, devono poi essere svolte in modo prevalente in termini di tempo e reddito. Cosicché, in tale ipotesi, risultava praticamente impossibile avviare ex novo un’attività agricola acquistando, contestualmente, con le agevolazioni PPC, il terreno necessario.
Il D.D.L. Bilancio 2023 è intervenuto su tale aspetto risolvendo il problema per le persone fisiche di età inferiore a 40 anni, prevedendo all’art. 1, comma 110, che “Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali”.
Pertanto, per tali soggetti, in mancanza dell’iscrizione previdenziale agricola nella sezione dei lavoratori autonomi (CD o IAP), è comunque consentito, al momento del rogito notarile, acquistare terreni agricoli e relative pertinenze usufruendo delle agevolazioni PPC, per poi avviare la propria attività agricola.
Per i soggetti con più di 40 anni di età rimangono ancora aperte le questioni relative all’iscrizione previdenziale ed assistenziale che, spesso, vengono risolte artificiosamente.
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