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Con la Risoluzione n. 8 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che potranno essere utilizzati per la compensazione dei crediti istituiti per limitare gli effetti degli incrementi dei costi energetici del primo trimestre del 2023. I codici tributo consentono, fin dal 16 febbraio, la compensazione dei crediti maturati sui costi sostenuti dal 1° gennaio 2023.
La Legge 197/2022 ha prorogato anche per il primo trimestre del 2023 i seguenti crediti d’imposta:
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Credito d’imposta |
Requisiti e caratteristiche |
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Tax credit imprese energivore |
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, l’art. 1, comma 2, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e, dalle stesse, auto-consumata nel primo trimestre dell’anno 2023. In questo caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, ed il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del Prezzo Unico. |
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Tax credit imprese non energivore |
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l’art. 1, comma 3, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. |
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Tax credit imprese gasivore |
Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi del D.M. n. 541/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, l’art. 1, comma 4, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. |
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Tax credit imprese non gasivore |
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, l’art. 1, comma 5, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. |
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Tax credit carburante imprese agricole, agromeccaniche e della pesca |
L’art. 1, commi da 45 a 50, Legge n. 197/2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (di cui al codice ATECO “1.61”) e della pesca un credito d'imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività ed il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. |
Tutti i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale, nel Modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa, i crediti possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati, saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
I crediti d’imposta, infine, non sono soggetti ai limiti di utilizzo annui di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro) e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro).
Con la Risoluzione 8/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che potranno essere utilizzati per la compensazione dei suddetti crediti.
Come per i crediti precedentemente istituiti, anche tali codici tributo vanno esposti nel Modello F24 nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.