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A favore degli imprenditori individuali operanti nel regime forfettario, è prevista la possibilità di fruire di una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alla Gestione INPS artigiani e commercianti.
A tal fine deve essere esercitata una specifica opzione, entro il 28 febbraio 2023. Entro il medesimo termine è possibile rinunciare, previa apposita comunicazione, all’applicazione del regime contributivo agevolato. I contribuenti che hanno aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, e intendono beneficiarne anche nel 2023, non sono tenuti ad effettuare alcun adempimento, in mancanza di espressa rinuncia, infatti, il regime agevolato si rinnova automaticamente.
Come noto, a favore degli imprenditori individuali che applicano il regime forfettario, l’art. 1, commi da 76 a 84, Legge n. 190/2014, prevede uno specifico regime contributivo agevolato.
Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione INPS artigiani e commercianti, è previsto, in particolare, che i contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa (non quelli esercenti arti e professioni) possano beneficiare di una riduzione contributiva del 35%.
Il reddito forfettario, in particolare, costituisce la base imponibile previdenziale su cui applicare la contribuzione, ridotta del 35%. Tale riduzione è applicabile sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta (sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente).
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IL CALCOLO |
Maggior importo tra reddito forfettario e minimale x aliquote ordinarie INPS X 65% = contribuzione dovuta |
I versamenti, in acconto e a saldo, devono effettuati entro le scadenze ordinariamente previste in relazione alle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (è richiesto anche il versamento della contribuzione di maternità).
Ai fini dell’accredito dei dodici mesi di contribuzione deve essere comunque versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale (per il 2023 pari a 17.504 euro), giacché, qualora importo complessivamente versato risulti inferiore al minimale, è accreditato un numero di mesi proporzionale alle somme effettivamente versate.
In caso di versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, l’INPS procede al recupero della differenza, pur nel rispetto del limite rilevante del 65%.
Per i soggetti già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare. In caso di inizio dell’attività, invece, la decorrenza coincide con il mese d’inizio dell’imposizione contributiva.
In presenza di coadiuvanti e/o coadiutori, l’imprenditore in regime forfettario può indicare la quota di reddito di loro spettanza, fino ad un massimo, complessivo, del 49%.
Con riguardo alla posizione di tali soggetti, anch’essi ricompresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia inteso aderire il titolare dell’impresa, trova applicazione l’art. 3-bis, D.L. n. 384/1992 e, pertanto, la base imponibile su cui il titolare dell’impresa calcola la contribuzione dovuta è costituita:
L’opzione per l’applicazione del regime contributivo agevolato determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi.
In particolare:
Con riguardo alle modalità di accesso al regime agevolato nel 2023, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi.
Gli esercenti attività d’impresa che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2022, proseguono nell’applicazione dello stesso senza che sia richiesta la presentazione di un ulteriore istanza telematica di adesione.
A tal fine, tuttavia, è necessario che permangano i requisiti di accesso al regime forfettario e che non sia stata manifestata espressa rinuncia alla contribuzione agevolata.
Invece, gli imprenditori già in attività che intendono beneficiare del regime agevolato dal 2023, sono tenuti a comunicare la propria adesione entro il prossimo 28 febbraio 2023. Detto termine è perentorio e, pertanto, l’inosservanza dello stesso preclude l’accesso al regime per tutto il 2023.
La comunicazione tardiva non produce effetti neppure per l’anno successivo e, pertanto, per aderire al regime dal 1° gennaio 2024 sarà necessario presentare una nuova richiesta entro il 28 febbraio 2024.
Nella remota ipotesi di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulti ancora titolare di una posizione attiva presso la Gestione artigiani e commercianti, deve essere compilato e consegnato all’INPS un apposito modello cartaceo (redatto sulla base delle indicazioni rese dall’INPS nella Circolare n. 35/2016), specificando l’attività esercitata mediante indicazione del codice REA.
Infine, gli imprenditori che iniziano l’attività dal 2023, sono tenuti a presentare istanza telematica subito dopo aver ricevuto dall’istituto la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. In questa ipotesi il regime agevolato è applicato dal mese d’inizio dell’imposizione contributiva.
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IPOTESI |
ADEMPIMENTI |
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Soggetti che hanno già beneficiato del regime contributivo nel 2022 |
Il regime agevolato è applicato anche nel 2023 senza che sia richiesta la presentazione di alcuna nuova istanza |
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Soggetti in attività che non hanno beneficiato del regime contributivo nel 2022 |
Il regime agevolato è applicato dal 1° gennaio 2023 a condizione che la relativa istanza sia presentata entro il 28 febbraio 2023 |
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Soggetti che iniziano l’attività nel 2023 |
Il regime contributivo è applicato in corso d’anno, a condizione che la relativa istanza sia presentata tempestivamente |
Il regime contributivo in esame cessa di avere effetto dall’anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’applicazione del regime forfettario, o si verifica una delle cause di esclusione dallo stesso.
La disapplicazione del regime può essere richiesta anche dallo stesso contribuente che ne beneficia, presentando espressa revoca all’INPS entro il 28 febbraio 2023. L’applicazione della riduzione contributiva, infatti, può determinare conseguenze sfavorevoli ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico (si pensi, ad esempio, a un contribuente forfettario che nel 2023 produce un reddito d’impresa non superiore al minimale di reddito, con la conseguente riduzione proporzionale dei mesi accreditati per lo stesso anno).
La decadenza dal regime contributivo comporta l’applicazione del regime ordinario di determinazione dei contributi previdenziali dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda di uscita.
Con un successivo Messaggio, l’INPS comunica il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al proprio Cassetto previdenziale.
Qualora sia riscontrato che i requisiti di accesso al regime forfettario, ancorché dichiarati dal contribuente, non siano mai esistiti in capo allo stesso, il regime contributivo ordinario è imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza fissata per il regime agevolato.
In ogni caso, l’uscita dal regime agevolato determina l’impossibilità di accedervi nuovamente. La revoca, infatti, ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.