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Così come per l’anno 2021, anno interessato da una variazione ISTAT positiva, per il 2022 risulta possibile stanziare, in sede di destinazione dell’utile di bilancio delle cooperative, specifiche somme a titolo di rivalutazione gratuita del capitale sociale.
Poiché la variazione del 2022 rispetto al 2021 dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata dall’ISTAT, è stata pari al +8,1%, e quindi positiva, con riferimento all’esercizio 01/01/2022 - 31/12/2022, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, risulterà possibile procedere all’effettuazione della rivalutazione del capitale.
Occorre premettere che il capitale sociale delle cooperative svolge, sia pure in misura più attenuata rispetto a quanto avviene nelle società di capitali, le medesime funzioni (organizzativa e di garanzia; in misura ancor minore la funzione produttivistica).
Nell’ambito delle società cooperative, l’istituto della rivalutazione del capitale sociale raffigura una valida opportunità che consente di mantenere costante nel tempo il valore effettivo delle quote o delle azioni detenute dai soci.
L’organo competente a deliberare la rivalutazione e l'aumento gratuito del capitale è l'assemblea ordinaria dei soci. Sarà competente l'assemblea straordinaria nel solo caso in cui occorra modificare lo statuto perché l'aumento è attuato mediante aumento del valore nominale delle azioni.
Ai sensi dell'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, è previsto che “Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.”
L’articolo 3 della Legge 59/1992 dispone che Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere è determinato in 50.000 euro. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in 70.000 euro.
Sostanzialmente, alle società cooperative è consentito destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, entro il limite massimo previsto nella variazione dell’Indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
La rivalutazione può avere ad oggetto le partecipazioni dei soci cooperatori e finanziatori, e tra questi ultimi anche dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa.
Ai fini della rivalutazione, non possono essere utilizzate, nelle cooperative a mutualità prevalente, riserve formate da utili di precedenti esercizi.
L’istituto della rivalutazione, proprio in forza di quanto previsto dal comma 3 della norma sopra citata, gode anche di specifiche agevolazioni fiscali, infatti la quota dell’utile destinata ad aumento del capitale sociale, se quantificata entro i limiti citati, non concorre alla formazione del reddito imponibile della cooperativa, ai fini delle imposte dirette.