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Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato il Decreto Legge n.11/2023, con il quale viene stabilita una immediata revisione della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura relativa agli interventi edilizi e di risparmio energetico.
L’articolo 1 del provvedimento blocca la possibilità concessa alle pubbliche amministrazioni di acquistare crediti d’imposta relativi agli interventi edilizi per i quali è ammessa la cessione del credito.
Con l’intento di rendere più fluide le cessioni dei crediti attualmente incagliati, si interviene per dare maggiori certezze sugli obblighi dei cessionari dei crediti d’imposta affinché possano dimostrare la loro buona fede ed essere esclusi da responsabilità tributaria solidale per concorso colposo nella violazione.
L’articolo 2 del Decreto stabilisce che, dal 17 febbraio 2023, non sono più consentite le operazioni di sconto in fattura o di cessione dei crediti per gli interventi ricompresi nell’articolo 119 del D.L. 34/2020, per i quali resta a regime solo la possibilità di detrazione fino alla capienza dell’imposta a debito risultante dalla Dichiarazione dei Redditi.
Il blocco interessa tutti quegli interventi che sono elencati al comma 2 dell’articolo 121, ovvero gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, i quali comprendono: il Superbonus, Ecobonus, il Bonus Facciate, il Sisma Bonus, il Bonus Barriere Architettoniche ed i bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Resta salva la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi di cui all’articolo 119 (Superbonus), per i quali, entro il 16 febbraio 2023:
In relazione agli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119, resta confermata l’operatività della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora alla data del 16 febbraio 2023:
Lo stop alla cessione del credito opera anche per i contribuenti con redditi modesti, che non hanno quindi alcuna imposta da poter compensare. A tal fine, vengono abrogate le disposizioni dell’articolo 14, comma 25-ter.