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Il prossimo 28 febbraio 2023 scade il termine per sanare l’omessa presentazione del Modello Redditi / IRAP 2022, il cui termine ordinario, si ricorda, è scaduto lo scorso 30 novembre 2022.
Una volta decorso il termine del 28 febbraio 2023, la Dichiarazione dei Redditi si considera omessa, con l’insorgere di gravi ripercussioni in termini di sanzioni amministrative e penali.
L’art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, prevede, in particolare, l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte, con un minimo di 250 euro. Qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo di imposta successivo, la sanzione proporzionale è ridotta alla metà, ossia dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di 200 euro; qualora non siano dovute imposte, invece, la sanzione va da 150 euro a 500 euro.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali può determinare anche l’applicazione di sanzioni penali. In particolare, l’art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, prevede la reclusione da due a cinque anni qualora l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è legittimata all’applicazione dell’accertamento induttivo, ossia alla ricostruzione del reddito del contribuente sulla base della documentazione e delle prove da chiunque fornite.
Al fine di non incorrere nella violazione costituita dall’omessa presentazione della dichiarazione, è possibile ricorrere all’istituto della c.d. dichiarazione tardiva. In particolare, entro 90 giorni dalla scadenza di legge, è possibile presentare la Dichiarazione tardiva, versando contestualmente le sanzioni (ridotte) dovute.
Entro il prossimo 28 febbraio 2023 (ossia, entro 90 giorni dal 30 novembre 2022) è dunque possibile presentare il Modello Redditi 2022 tardivo, versando contestualmente la sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo).
Nel Modello F24 deve essere esposto il codice tributo “8911”, indicando quale anno di riferimento il 2022, ossia l’anno in cui è stata commessa la violazione.
È poi necessario versare le imposte emergenti dalla dichiarazione, beneficiando delle sanzioni ridotte accordate dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
In particolare, in relazione al saldo 2021 e al primo acconto 2022, oltre alle imposte occorre versare anche la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del minimo) di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997, e gli interessi legali (nella misura del 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023).
In relazione al secondo o unico acconto 2022 (in scadenza lo scorso 30 novembre 2022), occorre invece versare la sanzione ridotta di cui all’art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, fissata nella misura del 1,67% (ossia, 1/9 del minimo).
Come sopra anticipato, una volta decorsi 90 giorni dalla scadenza di legge, la dichiarazione si considera omessa. Anche in questa ipotesi è tuttavia opportuno presentare comunque il modello dichiarativo.
Infatti, qualora la presentazione avvenga entro il termine di trasmissione del Modello Redditi dell’anno successivo (ossia, entro il 30 novembre 2023, termine di presentazione del Modello Redditi 2023), la presentazione della dichiarazione consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni alla metà (dal 60% al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro).
Inoltre, qualora non siano intervenuti controlli fiscali e/o penali e le imposte emergenti dalla dichiarazione siano state interamente pagate unitamente a sanzioni (in misura piena) e interessi, il delitto penale di omessa dichiarazione non è punibile.