Il contratto di rete è stato introdotto dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, e consente alle imprese che lo sottoscrivono di condividere delle attività, delle risorse e delle conoscenze per uno scopo comune, che deve essere individuato nell’accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato di ciascuna impresa.
Il contratto di rete può essere sottoscritto da imprese di qualsiasi natura giuridica e non necessariamente appartenenti allo stesso settore produttivo, ma se i soggetti che che lo sottoscrivono sono tutte imprese agricole, allora si darà vita ad un “contratto di rete agricolo”.
La finalità del contratto di rete è la collaborazione tra imprese in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle rispettive attività o lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
L’accordo non può giungere a prevedere una comune gestione di tutte le attività d’impresa poiché, in questo modo, verrebbe meno l’autonomia dell’impresa stessa.
Come precisato dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, la rete d’imprese deve essere finalizzata ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato sulla base di un programma comune di rete.
I soggetti contraenti possono scegliere fra due tipologie di contratto di rete: rete-soggetto o rete-contratto.
La rete-soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi ed acquista rilevanza anche dal punto di vista giuridico e tributario. In questo caso il contratto deve essere iscritto come autonoma posizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove è ubicata la sede della rete.
La rete-soggetto, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, deve redigere e depositare il bilancio, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società per azioni.
La rete-contratto è quella maggiormente utilizzata nel mondo agricolo, poiché le imprese partecipanti mantengono la loro soggettività giuridica e tributaria, così che i contraenti stipulino un contratto avente solo effetti obbligatori tra le parti. L’iscrizione del contratto, in questo caso, deve essere compiuta da ciascuna impresa contraente nella sezione in cui è iscritta.
La flessibilità della rete-contratto è stata rafforzata con l’eliminazione dell’obbligo di redazione e deposito del bilancio per le reti che decidono di istituire un fondo patrimoniale comune (art. 17 della Legge n. 154/2016).
L’aspetto maggiormente significativo dei contratti di rete in agricoltura è rappresentato dalla possibilità di ripartirsi a titolo originario i prodotti agricoli derivanti dall’esercizio in comune dell’attività di rete.
La ripartizione a “titolo originario” dei prodotti ottenuti dall’attività esercitata in comune dai retisti permette di considerare tale produzione nell’ambito dell’agricoltura, anche se essa avviene, in parte, in terreni di cui il retista non ha né il possesso né la detenzione.
Per quanto riguarda il prodotto ottenuto dall’attività comune, i retisti ne diventano comproprietari secondo le percentuali previste in contratto, tuttavia, ai fini della ripartizione del prodotto a titolo originario occorre rispettare le condizioni indicate nella Consulenza giuridica n. 75/E/2017.
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