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Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione è disponibile una nuova funzionalità, denominata “Prospetto informativo”, contenente il riepilogo dei debiti che possono rientrare nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater). Il prospetto può essere richiesto esclusivamente in modalità telematica.
Come noto, l’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha riproposto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. Rottamazione-quater).
È previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possano essere estinti, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Rottamazione-quater consente, quindi, di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi o premi degli enti pubblici previdenziali e l’aggio dovuto all’Agente della riscossione.
La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017 oggetto delle precedenti rottamazioni e del c.d. saldo e stralcio. La Rottamazione-quater, infine, può riguardare anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dalle Casse previdenziali professionali che abbiano adottato l’apposita delibera entro lo scorso 31 gennaio 2023.
Come peraltro comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione, le casse previdenziali che hanno deliberato di far rientrare i propri ruoli nella rottamazione sono le seguenti:
In relazione ai carichi relativi a sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive (tra cui le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada), la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
Il debitore è tenuto a manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione entro il 30 aprile 2023, avvalendosi dell’apposita procedura (online) disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un massimo di 18 rate. La prima e la seconda rata, ciascuna d’importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. A decorrere dal 1° agosto 2023, sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.
In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa.
Con il Comunicato stampa del 16 febbraio 2023, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha annunciato l’avvenuta attivazione di un’apposita funzionalità che consente di inoltrare la richiesta per ricevere il Prospetto informativo contenente l’indicazione dei carichi rottamabili ed il relativo costo.
In particolare, il Prospetto informativo, che può essere richiesto anche dagli intermediari, indica i debiti che rientrano nell’ambito di applicazione della Rottamazione-quater e, in particolare:
Mediante tale prospetto, pertanto, è già possibile conoscere l’ammontare necessario per chiudere le pendenze con il Fisco, senza dover attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Nel prospetto, non sono tuttavia riportati gli eventuali diritti di notifica, le spese per le procedure esecutive già avviate e gli interessi dovuti in caso di pagamento rateale (tali importi saranno indicati nella comunicazione che l’Agente della riscossione invierà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione).
Il prospetto può essere richiesto solo con modalità telematiche, utilizzando uno dei seguenti canali:
In caso di ricorso all’Area riservata, previo accesso con le proprie credenziali SPID, CIE e CNS, viene immediatamente visualizzata una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico. Nelle successive 24 ore, il contribuente riceve quindi una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro i successivi 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile effettuare il download).
In caso di utilizzo dell’Area pubblica, invece, si accede alla compilazione di un form, al quale deve essere allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).
A seguito della richiesta, il contribuente riceve una prima e-mail all’indirizzo dallo stesso indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata). Dopo la convalida, al contribuente è notificata una seconda e-mail, attestante la presa in carico della richiesta ed i relativi riferimenti. Infine, una volta verificata la validità della documentazione allegata alla richiesta, al contribuente è inviata una terza e-mail, contenente il link per scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (decorso tale termine non è più possibile effettuare il download).
Il prospetto può essere richiesto anche dagli intermediari, tenuti ad accedere all’Area riservata EquiPro con le proprie credenziali Entratel.
Nel comunicato stampa diffuso lo scorso 16 febbraio, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato che ciascun contribuente può presentare, in tempi diversi ma sempre entro il termine del 30 aprile 2023, più dichiarazioni di adesione riferite a carichi diversi. Tali dichiarazioni integrano quella precedentemente presentata, ma ciascuna domanda genera un proprio piano di definizione agevolata.
Ciò significa, in buona sostanza, che per ciascuna istanza di adesione presentata viene generato un apposito e distinto piano di dilazione.
È quindi possibile presentare, ad esempio, un’istanza di adesione alla rottamazione per due cartelle esattoriali riferite a IRPEF e IVA, un’istanza di adesione riferita ad un avviso di addebito dell’INPS e un’ulteriore domanda di adesione riferita ad un accertamento esecutivo. In questa ipotesi il contribuente dispone di tre rottamazioni distinte e, pertanto, se non viene effettuato il pagamento delle rate relative ad una delle tre definizioni agevolate, le altre due rottamazioni restano in piedi.