Produrre energie verdi che consentano di ridurre gli impatti sul clima e l’ambiente era già un obiettivo prima della crisi ucraina. Ora vi è un ulteriore impulso per l’ampliamento delle rinnovabili dovuto all’esigenza di ridurre la dipendenza dai paesi terzi e garantire la sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa.
Si moltiplicano i progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e per la produzione di biometano e si sperimentano nuovi impianti, come ad esempio quelli per recuperare energia dai moti ondosi. Si tratta di iniziative che non devono, però, arrecare ulteriori danni all’ambiente.
Sarebbe quindi ottimale realizzare, quando possibile, impianti compatibili con le strutture già presenti. Un tipico esempio è rappresentato dall’installazione di pannelli fotovoltaici e solari sui tetti degli immobili già presenti.
Il PNRR, per il settore agricolo, ha anche stanziato ben oltre un miliardo di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare a terra, purché compatibili con le attività di coltivazione e allevamento che dovranno continuare ad essere svolte sul sottostante suolo, beneficiando anche di un minor fabbisogno idrico e di una migliore produzione grazie all’opportuno ombreggiamento offerto da questi avveniristici impianti. Sul tema, vi sono diverse correnti di pensiero e contrappongono chi sostiene che i grandi campi agrovoltaici rappresenteranno in molte realtà la risposta adeguata ai cambiamenti climatici e chi invece sostiene, salvo eccezioni, l’incompatibilità di tali impianti con la coltivazione e il mantenimento della fertilità dei suoli.
Certo è che mai, come in questi ultimi anni, sono pervenute offerte alle imprese agricole per l’installazione di questi nuovi impianti da parte di soggetti terzi che intendono investire nel settore energetico.
Spesso gli impianti che si vogliono realizzare hanno costi incompatibili con le potenzialità delle imprese agricole, pertanto è necessario valutare le varie proposte anche in funzione degli aspetti fiscali che ne conseguono.
Nel caso di costituzione di un diritto di superficie, la Corte di Cassazione (Pronuncia n. 15333/2014, richiamata dalla recente Sentenza 24406/2022) ha sostenuto che tale operazione rientra, in ogni caso, tra i redditi diversi immobiliari (articolo 67, lett. b, TUIR), e non tra quelli derivanti da obblighi di fare, non fare e permettere (lett. l dell’articolo 67), poiché in tale ultima disposizione possono rientrare solamente i redditi derivanti dalla cessione di diritti di natura “personale” e non dal trasferimento di diritti reali. Tale orientamento è stato recepito anche dall’Amministrazione Finanziaria e documentato dalla Circolare 6/E del 2018.
Pertanto, la costituzione di un diritto di superficie in favore di un soggetto terzo ad opera di un imprenditore agricolo[1] non determina alcuna plusvalenza, qualora il terreno agricolo sia stato acquistato da oltre cinque anni. L’articolo 67, comma 1,lett. b), indica, infatti, che sono redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni”.
In relazione alla costituzione di un diritto di superficie su un terreno precedentemente acquistato con i benefici della Piccola Proprietà Contadina (PPC), deve procedersi anche alla preventiva valutazione circa la possibile decadenza dalla suddetta agevolazione, quanto meno sulle superfici non più coltivate dal coltivatore diretto o dalla IAP perché destinate all’installazione degli impianti fotovoltaici (di terzi). Si tratta di agevolazioni che interessano anche la cessione dei masi chiusi e che prevedono l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%. (D.L. 194/2009, art. 2, comma 4-bis).
In entrambi i casi si decade dall’agevolazione qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, si alienino volontariamente i terreni, ovvero si cessi di coltivarli o di condurli direttamente.
L’ipotesi invece più probabile, nel caso di fabbricati rurali, è la richiesta di imprese terze di poter installare gli impianti sui lastrici solari degli immobili strumentali (allevamenti, fienili, magazzini, ricoveri attrezzi, ecc.). Anche in tal ipotesi ai fini della plusvalenza valgono le stesse regole stabiliti dell’articolo 67, co.1, lett. b), conseguentemente, non sono tassate le plusvalenze di immobili acquisiti o ultimati da oltre cinque anni.
Ciò in quanto il termine quinquennale fa decadere l’intento speculativo di queste operazioni.
Nel caso della costituzione del diritto di superficie su lastrici solari in favore di terzi, qualora gli immobili fossero pertinenziali al fondo acquistato beneficiando delle agevolazioni di cui al citato comma 4-bis, non vi sarebbe la decadenza dalle suddette agevolazioni, nemmeno in relazione al valore dell’immobile. La conferma è stata offerta dalla stessa Amministrazione con la Risposta n. 337/E del 2022.
[1] Devono essere redditi non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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