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Il contribuente è tenuto a compilare il quadro VO della Dichiarazione IVA per comunicare l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello adottato. L’opzione o la revoca si considerano validamente esercitate quando il contribuente tiene un comportamento concludente fin dall’inizio dell’anno interessato o dal giorno di inizio della propria attività.
La compilazione del Quadro VO può essere considerato come una formalità, avente come fine ultimo la veicolazione di informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della Dichiarazione annuale IVA. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell’attività. In assenza dell’opzione ovvero della revoca, si rende applicabile la sola sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 8 D.Lgs. n. 471/1997, compresa tra 250 e 2.000 euro.
In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta dovrà essere comunicata nella Dichiarazione dei Redditi.
La scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell’imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta, come si vedrà meglio nel seguito.
Per quanto riguarda le novità del Modello IVA 2023, si segnala che - nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica - è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Le novità riguardanti l’innalzamento delle soglie per l’accesso alla tenuta della contabilità semplificata (come introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 - L'opzione per le liquidazioni trimestrali e la definizione dei regimi contabili applicabili dal 2023 alla prova dei nuovi limiti stabili dalla Legge di Bilancio 2023) troveranno riflesso solamente nel Modello IVA 2024, da presentarsi per il periodo d’imposta 2023.
Diversamente, per quanto concerne le modifiche apportate alle condizioni di accesso al regime forfettario ex art. art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 (sempre modificate dalla Legge di Bilancio 2023 - La Legge di Bilancio 2023 - Parte prima - Nuovi limiti per l'accesso e la fuoriuscita dal regime forfettario), queste potranno esplicare indirettamente i loro effetti anche sul Modello IVA 2023, in relazione alle valutazioni di opportunità dei singoli contribuenti.
Il quadro VO comprende cinque sezioni:
Nel proseguo, si dettaglierà il contenuto delle prime tre sezioni sopra elencate, indicando il rigo di riferimento, il regime oggetto di opzione/revoca, la normativa applicabile e la durata dell’opzione prevista dalla specifica disciplina relativi ad alcuni regimi di determinazione dell’imposta e contabili.
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RIGO |
DESCRIZIONE |
REGIME |
NORMATIVA IVA |
DURATA |
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VO1 |
Pro-rata |
Rettifica della detrazione per acquisto beni ammortizzabili (e relativi servizi connessi) anche se variazione percentuale detrazione non > a dieci punti percentuali. |
Art. 19-bis2 c. 4 |
5 anni (10 anni per i beni immobili) |
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VO2 |
Liquidazioni trimestrali |
Liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, per contribuenti con volume d’affari 2021 (prestazioni di servizi) non superiore a 400.000 euro ovvero non superiore a 700.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività. |
Art. 7 D.P.R. n. 542/1999 |
Almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata se permangano presupposti |
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VO3 |
Agricoltura |
Rinuncia al regime di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro. |
Art. 34 c.6 |
3 anni |
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Applicazione dell’imposta nei modi ordinari per i produttori agricoli - consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l’imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la rinuncia al regime di esonero. |
Art. 34 c. 11 |
3 anni |
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Revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie (il contribuente ha deciso di tornare al regime speciale previsto dall’articolo 34 D.P.R. 633/1972 - l’opzione originaria deve essere stata effettuata almeno un triennio prima). |
Art. 34 |
3 anni |
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Applicazione dell’imposta nei modi ordinari – attività connesse quali attività di fornitura di servizio di cui all’art. 2135 C.C. (o relativa revoca). |
Art. 34-bis |
3 anni |
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VO4 |
Multiattività |
Opzione per l’applicazione separata dell’imposta per i contribuenti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni. |
Art. 36 c. 3 |
3 anni |
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VO5 |
Dispensa adempimenti IVA per operazioni esenti |
Comunicazione dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all’art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 nonché al terzo comma dello stesso art.10. |
Art. 36-bis c. 3 |
3 anni |
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VO6 |
Editoria |
Determinazione – da parte degli editori – dell’IVA in base alle copie vendute, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero. |
Art. 74 c. 1 |
3 anni (se effettuata per intera testata o titolo) |
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VO7 |
Intrattenimento |
Applicazione dell’imposta nei modi ordinari per esercenti le attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. |
Art. 74 c. 6 |
5 anni |
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VO8 |
IVA Intra-UE |
Applicazione in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari per contribuenti che effettuano operazioni esenti con indetraibilità IVA acquisti, produttori agricoli fruenti del regime speciale di cui all’art. 34, enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d’imposta. |
Art. 38 c. 6 D.L. 331/1993 |
3 anni |
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VO9 |
Regime del Margine |
Applicazione metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte acquistati dall’autore (o dai suoi eredi o legatari). |
Art. 36 c. 2 |
3 anni |
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Applicazione regime ordinario per operazioni rientranti in regime del margine. |
Art. 36 c. 3 |
Non applicabile |
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Opzione per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) ex art. 36 c. 1. |
Art. 36 c. 6 |
3 anni |
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VO10-VO11 |
Vendite UE a distanza |
Applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione dei beni, per i contribuenti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, i quali hanno effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera b), e vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro. |
Art. 41, c. 1, lett. b), D.L. 331/1993 |
3 anni |
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VO12 |
Contabilità presso terzi |
Contribuenti con contabilità presso terzi – per contribuenti con liquidazione IVA mensile. |
Art. 1, c. 3, D.P.R. n. 100/1998 |
1 anno |
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VO13 |
Oro da Investimento |
Applicazione dell’IVA alle cessioni di oro da investimento. |
Art. 10 n. 11 |
3 anni |
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VO14 |
Spettacoli viaggianti/contribuenti minori |
Applicazione del regime ordinario IVA per spettacoli viaggianti e contribuenti minori. |
Art. 74-quater c. 5 |
5 anni |
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VO15 |
Regime IVA per cassa |
Applicazione del regime dell’IVA per cassa. |
Art. 32-bis D.L. 83/2012 |
3 anni |
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VO16-VO17 |
Prestazioni di servizi elettronici |
Applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente per i contribuenti effettuano le prestazioni di servizi art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non superiore a 10.000 euro. |
Art. 7-octies |
3 anni |
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RIGO |
DESCRIZIONE |
REGIME |
NORMATIVA |
DURATA |
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VO20 |
Contabilità ordinaria imprese minori |
Opzione per il regime di contabilità ordinaria, per le snc, sas, società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, con ricavi 2021 non superiori a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. |
Art. 18 c. 8 D.P.R. n. 600/1973 |
3 anni |
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VO21 |
Contabilità ordinaria arti e professioni |
Opzione per il regime di contabilità ordinaria, per esercenti arti o professioni. |
Art. 3 c. 2 D.P.R. n. 695/1996 |
1 anno |
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VO22 |
Regime ordinario per altre attività agricole |
Opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari in relazione alle altre attività agricole. |
Art. 56-bis c. 5 TUIR |
3 anni |
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VO23 |
Regime speciale per società agricole |
Opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, per le società di persone, srl e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. |
Art. 1, c. 1093, L. 296/2006 |
3 anni |
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VO24 |
Regime forfettario reddito per società imprenditori agricoli |
Opzione per la determinazione forfettaria del reddito, applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento, da parte di società di persone e srl costituite da imprenditori agricoli. |
Art. 1, c. 1094, L. 296/2006 |
3 anni |
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VO25 |
Regime ordinario attività agricole connesse |
Opzione per la determinazione ordinaria del reddito in relazione all’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui al primo periodo del citato comma 423. |
Art. 1, c. 423, L. 266/2005 |
3 anni |
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VO26 |
Tenuta dei registri IVA per le imprese minori |
Opzione per la tenuta dei registri IVA senza annotazioni relative a incassi e pagamenti per le imprese minori. |
Art. 18, c. 5, D.P.R. n. 600/1973 |
3 anni |
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VA14 |
Regime forfettario
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Comunicazione relativa all’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime forfettario. |
art. 1, c. 54-89 L. 190/2014 |
Non applicabile |
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RIGO |
DESCRIZIONE |
REGIME |
NORMATIVA |
DURATA |
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VO30 |
Regime forfettario per società cooperative, ASD e altre associazioni senza scopo di lucro |
Opzione per determinazione forfettaria dell’IVA e del reddito per società cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, associazioni pro-loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro. |
Art. 2, commi 3 e 5 L. n. 398/1991 |
5 anni |
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VO31 |
Regine ordinario per Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura |
Opzione per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari, per associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell’agricoltura. |
Art. 78, comma 8, L. n. 413/1991 |
3 anni |
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VO32 |
Regime ordinario per l’agriturismo |
Opzione per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari per i soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 9. |
Art. 5, L. n. 413/1991 |
3 anni |
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VO33 |
Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni
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Opzione per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari per contribuenti in possesso dei requisiti per l’applicazione del forfettario. |
Art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 |
3 anni |
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VO34 |
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità |
Opzione per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari per i contribuenti che hanno applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 2011. |
Art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 |
3 anni |
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VO35 |
Attività enoturistica |
Opzione per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari, per soggetti esercenti l’attività enoturistica e che comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfettaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. |
Art. 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017 |
3 anni |
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VO36 |
Attività oleoturistica |
Opzione per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari, per soggetti esercenti l’attività oleoturistica e che comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfettaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. |
Art. 1, commi 513 e 514, Legge n. 160 del 2019 |
3 anni |